1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 22 bis, comma 1, le parole: "di medici, personale infermieristico e" sono sostituite dalle seguenti: "degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli"; la rubrica è sostituita dalla seguente: "Iniziativa di solidarietà in favore dei famigliari degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e operatori socio-sanitari.";
- b) all'articolo 47, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "e socio - sanitario" sono aggiunte le seguenti: "e nei Centri riabilitativi ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale".
2. All'articolo 16, comma 1, della legge 19 agosto 2016, n. 166, la lettera d-bis), introdotta dall'articolo 71 bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, è sostituita dalla seguente:
- d-ter) dei prodotti tessili e di abbigliamento, dei mobili e dei complementi di arredo, dei giocattoli, dei materiali per l'edilizia inclusi i materiali per la pavimentazione, degli elettrodomestici ad uso civile ed industriale, nonché dei televisori, personal computer, tablet, e-reader e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi similari;"(1) .