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Articolo 38 Decreto lavoro 2023

(D.L. 4 maggio 2023, n. 48)

[Aggiornato al 09/10/2024]

Disposizioni in materia di trattamento giuridico ed economico degli ex lettori di lingua

Dispositivo dell'art. 38 Decreto lavoro 2023

1. All'articolo 11 della legge 20 novembre 2017, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti la procedura e i criteri di ripartizione dell'importo di cui al comma l a titolo di cofinanziamento, nonché gli obblighi a carico degli Atenei statali partecipanti»;
  2. b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
  3. «2-bis. Ciascun Ateneo statale partecipa alla procedura secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 2. La mancata partecipazione alla procedura determina, a carico dell'Ateneo statale inadempiente, l'assegnazione, per l'anno 2024, della quota spettante del Fondo di Finanziamento Ordinario diminuita di un importo pari all'1 per cento di quanto erogato in relazione alla quota base assegnata al singolo Ateneo con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca 24 giugno 2022, recante Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e dei Consorzi interuniversitari per l'anno 2022, Tabella 1, Quadro assegnazione iniziale, colonna 1, registrato dalla Corte dei conti in data 25 luglio 2022, al numero 1968.
  4. 2-ter. Il decreto di cui al comma 2 individua altresì i casi di decadenza dal cofinanziamento nel caso di mancata osservanza da parte degli Atenei statali ammessi al cofinanziamento degli obblighi imposti dal suddetto decreto, nonché le modalità di recupero dei fondi già erogati.».

2. Il decreto di cui all’articolo 11, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 167, come modificato ai sensi del comma 1, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

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