1. All'articolo 36-septies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. A decorrere dall'esercizio 2019, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 36-octies, comma 1, l'aumento di cui al comma 8 è applicato quando la differenza descritta al medesimo comma sia positiva e lo spread nazionale corretto per il rischio superi gli 85 punti base.»