1. All'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) Al comma 496 aggiungere dopo le parole: «comma 499» le seguenti: «All'azionista, in attesa della predisposizione del piano di riparto, può essere corrisposto un anticipo nel limite massimo del 40 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio»;
- b) Al comma 497 aggiungere dopo le parole: «comma 499» le seguenti: «All’obbligazionista, in attesa della predisposizione del piano di riparto, può essere corrisposto un anticipo nel limite massimo del 40 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio».
2. All'art. 1, comma 237, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «18 aprile 2020» sono sostituite con le seguenti: «18 giugno 2020».