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Articolo 40 Decreto "Cura Italia"

(L. 24 aprile 2020, n. 27)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Sospensione delle misure di condizionalitą per l'attribuzione di alcune prestazioni

Dispositivo dell'art. 40 Decreto "Cura Italia"

1. Ferma restando la fruizione dei benefici economici, considerate la situazione di emergenza sul territorio nazionale relativa al rischio di diffondersi del virus COVID-19 decretata per la durata di 6 mesi con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e le misure adottate allo scopo di contrastare la diffusione del virus di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in data 8 e 9 marzo 2020, al fine di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari, sono sospesi per quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e i relativi termini ivi previsti, le misure di condizionalità e i relativi termini comunque previsti per i percettori di NASPI e di DISCOLL dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e per i beneficiari di integrazioni salariali dagli articoli 8 e 24-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, gli adempimenti relativi agli obblighi di cui all'articolo 7 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le procedure di avviamento a selezione di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonché i termini per le convocazioni da parte dei centri per l'impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150(1).

1-bis. Fermo restando che le attività di formazione professionale e orientamento al lavoro, nonché le altre attività connesse ai patti per il lavoro e ai patti per l'inclusione sociale che possono essere svolte a distanza sono rese nelle modalità citate, la sospensione di cui al comma 1 non si applica alle offerte di lavoro congrue nell'ambito del comune di appartenenza.

1-ter. Tenuto conto della necessità di assicurare assistenza di carattere sociale o socio-assistenziale in relazione alle esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i comuni e gli ambiti territoriali delle regioni possono destinare gli interventi e i servizi sociali di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, finanziati con le risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai bisogni di assistenza che emergessero nell'attuale situazione emergenziale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per un periodo di due mesi.

Note

(1) Tale comma è stato modificato dall'art. 40, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34.

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