1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, verificata l'impossibilità di procedere al reclutamento di personale, anche facendo ricorso agli incarichi previsti dagli articoli 2-bis e 2-ter, possono trattenere in servizio i dirigenti medici e sanitari, nonché il personale del ruolo sanitario del comparto sanità e gli operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza(1)(2)(3)(4).
2. Ai medesimi fini e per il medesimo periodo di cui al comma 1, il personale del ruolo dei medici e del settore sanitario della Polizia di Stato può essere trattenuto in servizio anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti sul collocamento in quiescenza(5)(6).
Note
(1)
Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che il termine previsto dal comma 1 del presente articolo è prorogato al 15 ottobre 2020.
(2)
Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 25 settembre 2020, n. 124, come modificato dal D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che il termine previsto dal comma 1 del presente articolo è prorogato al 31 dicembre 2020.
(3)
Il D.L. 24 dicembre 2021, n. 221 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che il termine previsto dal comma 1 del presente articolo è prorogato fino al 31 marzo 2022.
(4)
Il D.L. 24 marzo 2022, n. 24 (convertito, con modificazioni, dalla L. 19 maggio 2022, n. 52) ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che il termine previsto dal comma 1 del presente articolo è prorogato fino al 31 dicembre 2022.
(5)
Il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che il termine previsto dal comma 2 del presente articolo è prorogato fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021.
(6)
Il D.L. 22 aprile 2021, n. 52 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che il termine previsto dal comma 2 del presente articolo è prorogato fino al 31 luglio 2021.