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Articolo 7 Contratto Collettivo Nazionale del Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale, Alberghi

Articolazione dell’orario di lavoro, reperibilitą

Dispositivo dell'art. 7 Contratto Collettivo Nazionale del Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale, Alberghi

1. La durata normale del lavoro effettivo è fissata in quaranta ore settimanali suddivise di norma in cinque giornate e mezza. Diversi criteri di ripartizione dell’orario settimanale potranno essere concordati a livello aziendale.
  • 1.1. Per gli Stabilimenti Balneari l’orario di lavoro settimanale è distribuito in sei giornate e la durata normale del lavoro settimanale effettivo è fissata in quaranta ore per il personale impiegatizio ed in quarantaquattro ore per il personale non impiegatizio. Nell’orario di lavoro giornaliero non è compresa l’interruzione meridiana da trascorrersi nell’azienda, la cui durata non potrà essere inferiore a due ore.
  • 1.2. Per gli Alberghi Diurni l’orario di lavoro settimanale è distribuito in cinque giornate e mezza. Diversi criteri di ripartizione dell’orario settimanale potranno essere concordati a livello aziendale. L’orario di lavoro giornaliero di ciascun dipendente non potrà essere suddiviso in più di due frazioni, per la cui determinazione e durata si rinvia alla contrattazione integrativa territoriale, fermo restando i limiti previsti dalla normativa.
  • 1.3. Per i dipendenti delle Imprese di viaggio e turismo l’orario di lavoro settimanale è distribuito in cinque giornate e la durata normale del lavoro settimanale effettivo è fissata in quaranta ore.
2. Ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 66/2003 le Parti stipulanti il presente contratto, mediante specifico accordo, potranno prevedere orari settimanali inferiori alle quaranta ore settimanali e riferire l’orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all’anno.
3. Le spese relative alla trasferta sono disciplinate dall’art.45 del presente CCNL, salvo diverso accordo aziendale o individuale.
4. Gli orari di lavoro praticati nell’azienda dovranno essere esposti in maniera tale che siano visibili a tutti i dipendenti e devono essere comunicati, da parte dell’azienda agli uffici competenti.
5. La durata massima dell’orario di lavoro è soggetta alla disciplina legislativa vigente.
6. L’orario normale contrattuale dei lavoratori discontinui non può superare le 48 ore settimanali medie nel periodo di riferimento previsto dalla legge, data la normale variabilità presente in tutte le attività comprese nel campo di applicazione del presente CCNL.
7. Sono considerati lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli elencati nella tabella approvata con R.D. n.2657/1923 e nei successivi provvedimenti aggiuntivi e modificativi, salvo che non sia richiesta un’applicazione assidua e continuativa.

Reperibilità
8. Il servizio di pronta disponibilità è legato allo svolgimento di particolari servizi caratterizzato dalla necessità e dall’obbligo dei lavoratori di raggiungere il luogo di lavoro indicato nel più breve tempo possibile dalla chiamata secondo le disposizioni aziendali.
9. Uno specifico regolamento aziendale definirà le specifiche modalità operative e le relative compensazioni, per l’obbligo di reperibilità, la chiamata e la prestazione richiesta, sia in termini di riposi compensativi che di trattamento economico, come pure, ove possibile, in termini di rotazione; analoga regolamentazione potrà essere definita per i casi in cui sia richiesto ai lavoratori di risiedere nella struttura, mettendo a loro disposizione i presidi più idonei.
10. La pronta disponibilità, ove non espressamente previsto in sede di assunzione, si basa sull’intesa fra le parti ma, ove le particolarità del servizio svolto dall’azienda lo richiedano necessariamente, per ragioni di pubblica utilità, il lavoratore potrà rifiutarsi soltanto in presenza di gravi motivi, adeguatamente documentati, in mancanza dei quali il rifiuto potrà essere considerato giustificato motivo di licenziamento.

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