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Articolo 13 Contratto Collettivo Nazionale del Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale, Alberghi

Lavoro notturno

Dispositivo dell'art. 13 Contratto Collettivo Nazionale del Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale, Alberghi

1. Per le ore di lavoro notturno svolto dalle ore 24 alle ore 6:00 è previsto il pagamento della retribuzione oraria con la maggiorazione del 20%.
2. Nei settori dei pubblici servizi, ristorazione collettiva e commerciale, rifugi alpini, stabilimenti balneari, alberghi diurni e complessi turistico - ricettivi dell’aria aperta, per i lavoratori notturni il periodo notturno è ricompreso dalle ore 23:00 e le 06:00, e per le ore svolte in tale intervallo è previsto il pagamento della retribuzione oraria maggiorata del 20%.
3. Nel settore alberghiero, porti ed approdi turistici ed imprese di viaggio e turismo e tour operator per i lavoratori notturni, il periodo notturno è ricompreso tra le ore 23:30 e le 6:30, e per le ore svolte in tale intervallo è previsto il pagamento della retribuzione oraria maggiorata del 20%.

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