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Articolo 10 Contratto Collettivo Nazionale del Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale, Alberghi

Banca delle ore

Dispositivo dell'art. 10 Contratto Collettivo Nazionale del Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale, Alberghi

1. Le parti convengo di istituire la banca delle ore. Nell’ambito della contrattazione aziendale il lavoratore può optare, in alternativa alla remunerazione come straordinarie delle ore prestate, per l’accantonamento delle ore medesime nella banca ore individuale dalla quale attingere per fruire dei riposi supplementari.
2. Tutte le tipologie di lavoro straordinario potranno confluire nel monte ore della Banca delle ore nei limiti previsti dall’art.12, comma 3.

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