1. Presso l’Ente bilaterale di cui all’ art. 48 è costituita una Commissione Paritetica Nazionale, composta da un rappresentante per ciascuna delle OO.SS dei lavoratori e da uguale numero di rappresentanti delle Associazioni dei datori di lavoro, stipulanti il presente contratto.
2. Alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti, oltre a quello indicato all’art. 44:
a) esprimere pareri e formulare proposte per quanto si riferisce all’applicazione del presente contratto di lavoro e per il funzionamento delle Commissioni territoriali di conciliazione; b) esaminare le istanze delle Parti per la eventuale identificazione di nuove figure professionali; c) esperire il tentativo di conciliazione per le controversie insorte tra le Associazioni territoriali dei datori di lavoro e le OO.SS territoriali dei lavoratori, facenti capo alle Associazioni ed Organizzazioni Nazionali, stipulanti il presente contratto.
3. La Commissione Nazionale sarà convocata ogni qualvolta se ne ravvisi l’opportunità o quando ne faccia richiesta scritta e motivata una delle Parti stipulanti il presente contratto.
4. Le Parti s’impegnano a riunire la Commissione almeno 2 volte all’anno, in concomitanza con le riunioni della Commissione di cui all’art. 45.
2. Alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti, oltre a quello indicato all’art. 44:
a) esprimere pareri e formulare proposte per quanto si riferisce all’applicazione del presente contratto di lavoro e per il funzionamento delle Commissioni territoriali di conciliazione; b) esaminare le istanze delle Parti per la eventuale identificazione di nuove figure professionali; c) esperire il tentativo di conciliazione per le controversie insorte tra le Associazioni territoriali dei datori di lavoro e le OO.SS territoriali dei lavoratori, facenti capo alle Associazioni ed Organizzazioni Nazionali, stipulanti il presente contratto.
3. La Commissione Nazionale sarà convocata ogni qualvolta se ne ravvisi l’opportunità o quando ne faccia richiesta scritta e motivata una delle Parti stipulanti il presente contratto.
4. Le Parti s’impegnano a riunire la Commissione almeno 2 volte all’anno, in concomitanza con le riunioni della Commissione di cui all’art. 45.