1. A decorrere dal 22 maggio 1972 spetta al lavoratore, per ogni biennio di servizio presso lo stesso datore di lavoro, un aumento del 4% sulla retribuzione minima contrattuale.
2. A partire dall’1 agosto 1992 gli scatti non sono assorbibili dall’eventuale superminimo.
3. Il numero massimo degli scatti è fissato in 7.
2. A partire dall’1 agosto 1992 gli scatti non sono assorbibili dall’eventuale superminimo.
3. Il numero massimo degli scatti è fissato in 7.