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Articolo 27 Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Domestico

Malattia

Dispositivo dell'art. 27 Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Domestico

1. In caso di malattia il lavoratore dovrà avvertire tempestivamente il datore di lavoro salvo cause di forza maggiore o obbiettivi impedimenti, entro l’orario contrattualmente previsto per l’inizio della prestazione lavorativa.
2. Il lavoratore dovrà successivamente far pervenire al datore di lavoro il relativo certificato medico, rilasciato entro il giorno successivo all’inizio della malattia. Il certificato, indicante la prognosi di inabilità al lavoro, deve essere consegnato o inviato mediante raccomandata al datore di lavoro entro due giorni dal relativo rilascio. Per i lavoratori conviventi non è necessario l’invio del certificato medico, salvo che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro.
3. Rimane l’obbligo della spedizione del certificato medico per i conviventi, qualora la malattia intervenga nel corso delle ferie o in periodi nei quali i lavoratori non siano presenti nell’abitazione del datore di lavoro. In caso di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente, spetta la conservazione del posto per i seguenti periodi:

per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di calendario;

per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario;

per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario. I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell’anno solare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall’evento. I periodi di cui al comma 4 saranno aumentati del 50% in caso di malattia oncologica, documentata dalla competente ASL. Durante i periodi indicati nei precedenti commi 4 e 6 decorre in caso di malattia la retribuzione globale di fatto per un massimo di 8, 10, 15 giorni complessivi nell’anno per le anzianità di cui alle lettere a), b) e c) dello stesso comma 4, nella seguente misura: fino al 3° giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di fatto; dal 4° giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto. Restano salve le condizioni di miglior favore localmente in atto che si riferiscono alle norme di legge riguardanti i lavoratori conviventi.
4. L’aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il personale che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore ammalato non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro. La malattia in periodo di prova o di preavviso sospende la decorrenza degli stessi.

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