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Articolo 22 Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Domestico

Assenze

Dispositivo dell'art. 22 Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Domestico

1. Le assenze del lavoratore debbono essere in ogni caso tempestivamente giustificate al datore di lavoro. Per quelle derivanti da malattia si applica l’art. 27 e per quelle derivanti da infortunio o malattia professionale l’art. 29.
2. Le assenze non giustificate entro il quinto giorno, ove non si verifichino cause di forza maggiore, sono da considerare giusta causa di licenziamento. A tal fine la relativa lettera di contestazione e quella di eventuale successivo licenziamento saranno inviate all’indirizzo indicato nella lettera di assunzione, così come previsto dall’art. 6, lettera e del presente contratto.

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