1. Le risorse di cui all'articolo 73, comma 2, lettera b), sono finalizzate alla concessione di contributi per la realizzazione di progetti elaborati dalle associazioni di promozione sociale, anche in partenariato tra loro e in collaborazione con gli enti locali, volti alla formazione degli associati, al miglioramento organizzativo e gestionale, all'incremento della trasparenza e della rendicontazione al pubblico delle attività svolte o a far fronte a particolari emergenze sociali, in particolare attraverso l'applicazione di metodologie avanzate o a carattere sperimentale.
2. Il contributo in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 19 novembre 1987, n. 476, nella misura indicata all'articolo 1 comma 2, della legge 15 dicembre 1998, n. 438, continua ad essere corrisposto, a valere sulle risorse di cui all'articolo 73, comma 2, lettera b).
3. I soggetti di cui al comma 2 trasmettono entro un anno dall'erogazione del contributo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la rendicontazione sull'utilizzazione nell'anno precedente del contributo di cui al comma 2.