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Codice Penale
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LIBRO SECONDO
-
Dei delitti in particolare
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Titolo VI
-
Dei delitti contro l'incolumitą pubblica
>
Capo I
-
Dei delitti di comune pericolo mediante violenza
Capo I - Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
[Aggiornato al 02/10/2024]
Dei delitti di comune pericolo mediante violenza
Art. 422 — Strage
Art. 423 — Incendio
Art. 423 bis — Incendio boschivo
Art. 423 ter — Pene accessorie
Art. 423 quater — Confisca
Art. 424 — Danneggiamento seguito da incendio
Art. 425 — Circostanze aggravanti
Art. 426 — Inondazione, frana o valanga
Art. 427 — Danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga
Art. 428 — Naufragio, sommersione o disastro aviatorio
Art. 429 — Danneggiamento seguito da naufragio
Art. 430 — Disastro ferroviario
Art. 431 — Pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento
Art. 432 — Attentati alla sicurezza dei trasporti
Art. 433 — Attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas, ovvero delle pubbliche comunicazioni
Art. 433 bis — Attentato alla sicurezza delle installazioni nucleari
Art. 434 — Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi
Art. 434 bis — Invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico o l'incolumitą pubblica o la salute pubblica
Art. 435 — Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti
Art. 436 — Sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi a pubblica difesa da infortuni
Art. 437 — Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro