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Articolo 715 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/10/2024]

Omessa o non autorizzata custodia privata di alienati di mente

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 715 Codice Penale

Articolo abrogato dall'art. 11, della L. 13 maggio 1978, n. 180.

[Chiunque, fuori del caso preveduto dal primo cpv. dell'articolo precedente, senza autorizzazione, riceve in custodia persone affette da alienazione mentale, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cento a duemila.

Alla stessa pena soggiace chi non osserva gli obblighi inerenti alla custodia delle persone indicate nella disposizione precedente.]

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