(1)Il pubblico ufficiale o l'addetto a uno stabilimento destinato all'esecuzione di pene o di misure di sicurezza, ovvero ad un riformatorio pubblico, che omette di dare immediato avviso all'Autorità dell'evasione o della fuga di persona ivi detenuta o ricoverata(2), è punito con l'ammenda da euro 10 a euro 206.
La stessa disposizione si applica a chi per legge o per provvedimento dell'Autorità è stata affidata a una persona a scopo di custodia o di vigilanza.
Note
(1)
Le parole "di infermi di mente", presenti nella rubrica della norma, sono state soppresse dall'art. 10, comma 2, dell al. 13 maggio 1978, n. 180.
(2)
Il reato in esame presuppone la fuga o l'evasione del soggetto passivo, per questo la dottrina ritiene che possa concorrere con i delitti di procurata evasione (386) e agevolazione colposa (387).