Articolo abrogato dall'art. 9 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152
[E' punito con l'ammenda fino a lire duecentomila chiunque, anche se provveduto della licenza di porto d'armi:
- 1) consegna o lascia portare un'arma a persona di età minore dei quattordici anni, o a qualsiasi persona incapace o inesperta nel maneggio di essa;
- 2) trascura di adoperare, nella custodia di armi, le cautele necessarie a impedire che alcuna delle persone indicate nel numero precedente giunga a impossessarsene agevolmente;
- 3) porta un fucile carico in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone. ]