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Articolo 694 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 25/08/2024]

Omessa consegna di monete riconosciute contraffatte

Dispositivo dell'art. 694 Codice Penale

Chiunque, avendo ricevuto come genuine, per un valore complessivo non inferiore a 0,01 euro, monete contraffatte o alterate, non le consegna all'Autorità entro tre giorni da quello in cui ne ha conosciuto la falsità o l'alterazione [453, 454], indicandone la provenienza se la conosce, è punito con la sanzione amministrativa fino a euro 206(1).

Note

(1) Tale sanzione è stata depenalizzata ai sensi dell'art. 33, lett. a), l. 24 novembre 1981, n. 689.

Ratio Legis

La disposizione in esame è diretta a tutelare il corretto svolgimento delle attività commerciale e quindi a garantire il bene pubblico del commercio.

Spiegazione dell'art. 694 Codice Penale

La fattispecie in oggetto, ad oggi depenalizzata, punisce chiunque, avendo ricevuto delle monete false credendole vere, una volta scoperto il fatto non le consegni all'autorità entro tre giorni. Il soggetto deve inoltre indicarne la provenienza, ove possibile.

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