Chiunque, avendo ricevuto come genuine, per un valore complessivo non inferiore a 0,01 euro, monete contraffatte o alterate, non le consegna all'Autorità entro tre giorni da quello in cui ne ha conosciuto la falsità o l'alterazione [453, 454], indicandone la provenienza se la conosce, è punito con la sanzione amministrativa fino a euro 206(1).
Note
(1)
Tale sanzione è stata depenalizzata ai sensi dell'art. 33, lett. a), l. 24 novembre 1981, n. 689.