Il bene giuridico tutelato dalle norme che puniscono il
falso nummario è la
pubblica fede, messa in pericolo da condotte che possano pregiudicare il sentimento di fiducia generalizzata nei confronti dell'autenticità dei mezzi di scambio di cui si serve l'economia contemporanea.
Trattasi di
reato di pericolo e non di
danno, nonostante la falsificazione possa arrecare anche danni economici ai privati, dato che il reato si consuma già nel momento in cui la pubblica fede viene messa in pericolo dalla falsificazione stessa.
Preliminarmente va dato atto che, data la natura di pericolo dei reati in questione, il
principio di offensività impone di non considerare penalmente rilevante varie condotte, rientranti nelle ipotesi di
falso grossolano,
falso innocuo e falso inutile.
Il
falso grossolano viene posto in essere quando la falsità sia immediatamente percepibile
icto oculi, senza la possibilità di far cadere in errore alcuno.
Il
falso innocuo si realizza invece quando la contraffazione o l'alterazione, pur essendo astrattamente idonee ad ingannare, non lo sono in concreto, in base ad un accertamento dei possibili effetti del falso nella situazione concreta.
Il
falso inutile costituisce un'ipotesi di
reato impossibile per inesistenza dell'oggetto, come quando la contraffazione produca una moneta non avente corso legale.
L'
alterazione di cui alla presente norma si differenzia dalla contraffazione di cui al n.2 dell'articolo precedente in quanto, per la sua configurabilità è richiesta una condotta che attribuisca alla monete l'apparenza di un valore superiore o inferiore, presupponendo tuttavia la genuinità della moneta, mentre per contraffazione deve intendersi la creazione di
cosa simile ad altra, il che avviene solitamente per imitazione.