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Articolo 670 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 25/08/2024]

Mendicità

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 670 Codice Penale

Articolo abrogato dall'art. 13, del D.lgs. 13 luglio 1994, n. 480.

[Chiunque mendica in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con l'arresto fino a tre mesi. La pena è dell'arresto da uno a sei mesi se il fatto è commesso in modo ripugnante o vessatorio, ovvero simulando deformità o malattie, o adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà.]

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