(1)Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque esercita l'accattonaggio con modalità vessatorie o simulando deformità o malattie o attraverso il ricorso a mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà è punito con la pena dell'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da euro 3.000 a euro 6.000. È sempre disposto il sequestro delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere l'illecito o che ne costituiscono il provento.
Note
(1)
Tale articolo è stato inserito dall'art. 21 quater comma 1 del D.L. 4 ottobre 2018, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132