(1)Salvo che il fatto costituisca reato(2), chiunque in qualsiasi modo divulga stampe o stampati pubblicati senza l'osservanza delle prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619.
Per le violazioni di cui al presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Note
(1)
Tale articolo è stato aggiunto dalla l. 4 marzo 1958, n. 127.
(2)
La norma rimane assorbita nel reato di diffamazione a mezzo stampa ex art. 595 o nel reato di stampa clandestina previsto dall'art. 16 , della l. 8 dicembre 1948, n. 47, se l'agente ha operato si ala divulgazione che la pubblicazione.