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Articolo 637 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/10/2024]

Ingresso abusivo nel fondo altrui

Dispositivo dell'art. 637 Codice Penale

Chiunque senza necessità entra [633](1) nel fondo altrui recinto da fosso, da siepe viva o da un altro stabile riparo(2) è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 103.

Note

(1) La mancanza della necessità sottolinea l'arbitrarietà della condotta, che dunque non sarà perseguibile qualora questa sia sorretta da un'obiettiva giustificazione.
(2) Viene considerato integrato il reato in esame qualora la condotta sia posta in essere nei confronti di un fondo che risulta delimitato da cartelli di avvertimento o simili.

Ratio Legis

La disposizione in esame è diretta a tutelare il bene del patrimonio immobiliare da indebite interferenze.

Spiegazione dell'art. 637 Codice Penale

La norma in esame tutela non solo il diritto di proprietà altrui, ma anche il possesso, e il delitto può essere quindi commesso anche dal proprietario sul proprio fondo, qualora, esso sia dato in detenzione ad altri.

Viene punita l'introduzione non giustificata in un fondo altrui, quando esso appaia visibilmente recintato o delimitato.

Per “stabile riparo” deve intendersi qualsiasi mezzo atto ad ostacolare l'ingresso in un fondo ed a manifestare, quindi, la volontà del proprietario o del possessore di vietare l'ingresso. Non occorre che l'ingresso nel fondo sia reso impossibile, essendo sufficiente che esso non possa effettuarsi senza un qualche sforzo.

///SPIEGAZIONE ESTESA

Il delitto in esame punisce chi, volontariamente, si introduca in maniera arbitraria e senza necessità in un fondo altrui, il quale sia recintato da un fosso, da una siepe viva oppure da un altro riparo stabile.

La condotta tipica consiste nell’introdursi in un fondo altrui che sia recintato da un fosso, da una siepe viva oppure da un altro riparo stabile. Qualora, però, il mezzo utilizzato costituisca, di per sé, una fattispecie criminosa, quale ad esempio il danneggiamento, ex art. 635 del c.p., si ha un concorso di reati. Nel caso in cui, poi, il mezzo usato dall’agente sia costituito dalla violenza personale o dalla minaccia, risulta integrato il delitto di cui all’art. 634 del c.p.

In ogni caso, l’ingresso arbitrario dell’agente deve avvenire senza necessità. Non è, dunque, sufficiente che il fondo sia recintato con delle reti metalliche, dei fili di ferro, o dei muri, oppure che il recinto non sia aperto nel momento del fatto, essendo anche necessario che l’introduzione avvenga senza necessità, ossia in maniera del tutto arbitraria. In ragione di ciò, il consenso dell’avente diritto esclude, quindi, l’illiceità del fatto.

L’oggetto materiale del reato è costituito dal fondo altrui che sia recintato da un fosso, da una siepe viva o da un altro riparo stabile. Si considera “altrui” il fondo di cui il soggetto attivo non vanti né la proprietà, né il possesso, né nessun altro diritto reale.
Si può trattare sia di un fondo rustico che di un fondo urbano, purché esso non costituisca un’appartenenza di un’abitazione altrui o di un altro luogo di privata dimora, poiché, in tal caso, risulterebbe integrato il reato di violazione di domicilio, ex art. 614 del c.p.

È un reato di mera condotta, in quanto si considera consumato non appena l’agente sia entrato nel fondo altrui, superando il recinto che lo delimita.

Pur trattandosi di un delitto di mera condotta, la fattispecie in esame ha natura di reato eventualmente permanente, in quanto alla sua consumazione può seguire uno stato antigiuridico duraturo, il quale può essere fatto cessare con un atto di volontà dell’agente.

È ammesso il tentativo qualora la condotta non sia portata a compimento per una ragione indipendente dalla volontà dell’agente.

Ai fini dell’integrazione del delitto in esame, è sufficiente che sussista, in capo all’agente, il dolo generico, quale coscienza e volontà di entrare, arbitrariamente e senza necessità, in un fondo altrui. Il fine eventualmente perseguito dal reo è indifferente, a meno che non sia idoneo ad integrare una diversa fattispecie criminosa.

///FINE SPIEGAZIONE ESTESA

Massime relative all'art. 637 Codice Penale

Cass. pen. n. 11544/2011

Integra il delitto di ingresso abusivo nel fondo altrui e non quello di invasione di terreni o edifici colui che a bordo del proprio veicolo transiti abusivamente, danneggiando la recinzione, attraverso il fondo altrui.

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Luigi O. chiede
martedģ 09/10/2018 - Lazio
“Avvocato, un terreno di proprietà dell’ente regionale Ater è completamente abbandonato.
Trovasi in pieno centro città con grande traffico pedonale e veicolare.
Se un cittadino, stanco di vedere la sporcizia, chiama una ditta per le pulizie e provvede appunto a fare pulire il terreno e tagliare l’erba potrebbe avere dei problemi?
La polizia urbana è stata avvertita ma nessun risultato”
Consulenza legale i 16/10/2018
Sul fronte penale, l’intenzione di far pulire un fondo di proprietà pubblica senza autorizzazione, sebbene pregevole, potrebbe non essere scevra di conseguenze rilevanti.

L’art. 637 del codice penale punisce infatti la condotta di chi senza necessità entra nel fondo altrui. La ratio dell'incriminazione deve ravvisarsi nella tutela dell'inviolabilità del patrimonio fondiario altrui e, stando alla giurisprudenza prevalente, il reato sussiste in seguito alla mera introduzione nel fondo altrui con la consapevolezza che l’ingresso venga effettuato senza l’autorizzazione del proprietario e con la consapevolezza che il terreno sia, appunto, di altri.

In tale ottica dunque, la responsabilità penale potrebbe sussistere non solo in capo ai soggetti che si introducono nel fondo (impresa di pulizie) ma soprattutto in capo al committente di tali soggetti che verrebbe definito concorrente istigatore ai sensi dell’art. 110 c.p.

Vero è che la giurisprudenza ritiene non sussista il reato allorché l’ingresso sia posto in essere per particolari contingenze di considerevole interesse privato o pubblico, ma nel caso di specie non sembrano sussistere le ragioni predette.
E’ difficile infatti che la “pulizia” dell’ambiente possa rappresentare una contingenza tale per cui può essere giustificato un ingresso abusivo.

Prescindendo dalla bontà di tale tesi difensiva, a monte non sembra affatto il caso di correre il rischio di affrontare un ipotetico procedimento penale per far pulire senza autorizzazione un fondo altrui.

Sul fronte civile non si vede controindicazione di sorta, sempre che, effettivamente, l'intervento sia volto al miglioramento del fondo e non arrechi al medesimo alcun danno, ed altresì non ne modifichi in alcun modo la destinazione.