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Articolo 615 quinquies Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/10/2024]

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 615 quinquies Codice Penale

Articolo abrogato dall'art. 16, comma 1, lettera d) della L. 28 giugno 2024, n. 90.

[(1)(2)Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici(3), è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329(4).]

Note

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 4, della l. 23 dicembre 1993, n. 547 e modificato dalla l. 18 marzo 2008, n. 48.
(2) La rubrica è stata modificata dall'art. 19, comma 2, lettera b), della L. 23 dicembre 2021, n. 238.
(3) Si tratta di un reato di pericolo quindi per integrare il reato non è richiesto che si verifichi il danneggiamento o l'interruzione, essendo sufficiente la mera elaborazione di un sistema, apparecchiatura o programma idoneo a creare il rischio di un danneggiamento.
(4) Tale comma è stato modificato dall'art. 19, comma 2, lettera a), della L. 23 dicembre 2021, n. 238.

Ratio Legis

La ratio di tale disposizione si coglie nella considerazione che i luoghi di dimora non sono intesi solo nella loro materialità, ma anche come proiezione spaziale della persona, la cui libertà individuale si estrinseca anche nell'interesse alla tranquillità e sicurezza dei propri sistemi informatici.

Spiegazione dell'art. 615 quinquies Codice Penale

Il bene giuridico oggetto di tutela è la riservatezza informatica e la indisturbata fruizione del sistema informatico da parte del gestore.

La norma punisce una condotta prodromica alla commissione del delitto di cui all'articolo precedente (615 ter, sanzionando infatti la detenzione o la messa a disposizione di apparecchiature in grado di infrangere i presidi posti a tutela del "domicilio informatico altrui".

Viene ad ogni modo richiesto il dolo specifico costituito dal fine di danneggiare o di permettere il danneggiamento o comunque il non funzionamento (anche temporaneo) di un sistema informatico.

Per sistema informatico va inteso un insieme di apparecchiature destinate a compiere una funzione utile all'uomo attraverso il ricorso a tecnologie informatiche.


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