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Articolo 615 quinquies Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 16/07/2026]

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 615 quinquies Codice Penale

Articolo abrogato dall'art. 16, comma 1, lettera d) della L. 28 giugno 2024, n. 90.

[(1)(2)Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici(3), è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329(4).]

Note

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 4, della l. 23 dicembre 1993, n. 547 e modificato dalla l. 18 marzo 2008, n. 48.
(2) La rubrica è stata modificata dall'art. 19, comma 2, lettera b), della L. 23 dicembre 2021, n. 238.
(3) Si tratta di un reato di pericolo quindi per integrare il reato non è richiesto che si verifichi il danneggiamento o l'interruzione, essendo sufficiente la mera elaborazione di un sistema, apparecchiatura o programma idoneo a creare il rischio di un danneggiamento.
(4) Tale comma è stato modificato dall'art. 19, comma 2, lettera a), della L. 23 dicembre 2021, n. 238.

Ratio Legis

La norma in commento (ora abrogata) ritrovava la propria ratio nella volontà di tutelare l'integralità e la funzionalità dei sistemi informatici e telematici.

Spiegazione dell'art. 615 quinquies Codice Penale

Con la L. n. 90 del 2024, l’ipotesi di reato in esame è stata trasferita dalla norma in analisi – abrogata – nel nuovo art. 635 quater 1 del c.p., cui si rimanda per il relativo commento. La nuova disposizione riprende quanto già stabilito dall’abrogato art. 615-quinquies c.p., salvo quanto attualmente previsto per le circostanze aggravanti.

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