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Articolo 583 quater Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 25/02/2026]

Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, a un dirigente scolastico o a un membro del personale docente della scuola, a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie a essa funzionali, nonché a personale che svolge attività di prevenzione e accertamento delle infrazioni nell'ambito dei servizi di trasporto ferroviario o agli arbitri e [...]

Dispositivo dell'art. 583 quater Codice Penale

(1)Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni gravi o gravissime, la pena è, rispettivamente, della reclusione da quattro a dieci anni e da otto a sedici anni(4).

Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un dirigente scolastico o a un membro del personale docente della scuola, a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni e servizi di sicurezza complementare in conformità alla legislazione vigente, nell'esercizio o a causa di tali attività, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni personali gravi o gravissime si applicano le pene dì cui al comma primo, secondo periodo(2)(3)(4)(6).

Nelle ipotesi di lesioni cagionate al personale che svolge, a bordo dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri, attività di prevenzione e accertamento delle infrazioni alle norme relative alla regolarità e alla sicurezza dei servizi di trasporto ferroviario, nell'esercizio o a causa di tali attività, si applicano le pene di cui al primo comma(6).

Le disposizioni del primo comma si applicano anche se uno dei fatti ivi indicati è commesso in occasione di manifestazioni sportive nei confronti degli arbitri o degli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle stesse(5).

Note

(1) Tale articolo è stato aggiunto dall'art. 7, del d.l. 8 febbraio 2007, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, con l. 4 aprile 2007, n. 41.
(2) Comma modificato, così come la rubrica del presente articolo, dal D.L. 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2023, n. 56.
(3) Il comma 2 è stato nuovamente modificato dall'art. 1, comma 01 del D.L. 1 ottobre 2024, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 2024, n. 171.
(4) Il D.L. 11 aprile 2025, n. 48 ha disposto (con l'art. 20, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 583-quater, comma 1; (con l'art. 20, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 583-quater, comma 2; (con l'art. 20, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 583-quater rubrica.
(5) Il D.L. 30 giugno 2025, n. 96, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2025, n. 119, ha disposto (con l'art. 15, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 583-quater, rubrica; (con l'art. 15, comma 1, lettera b)) l'introduzione di un comma in fine all'art. 583-quater.
(6) Il D.L. 24 febbraio 2026, n. 23 ha disposto (con l'art. 11, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 583-quater, comma 2; (con l'art. 11, comma 1, lettera b)) l'introduzione di un comma dopo il secondo all'art. 583-quater; (con l'art. 11, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 583-quater, rubrica. Si riporta il testo integrale della rubrica: "Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, a un dirigente scolastico o a un membro del personale docente della scuola, a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie a essa funzionali, nonché a personale che svolge attività di prevenzione e accertamento delle infrazioni nell'ambito dei servizi di trasporto ferroviario o agli arbitri e agli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive".

Ratio Legis

La ratio della norma in esame si ritrova nella volontà del legislatore di contrastare il fenomeno della degenerazione violenta contro particolari categorie di soggetti nello svolgimento di determinate professioni o attività.

Spiegazione dell'art. 583 quater Codice Penale

La norma in commento (introdotta nel 2007 e poi più volte modificata, da ultimo con il d.l. n. 23 del 24 febbraio 2026) prevede e punisce le lesioni personali cagionate a particolari categorie di soggetti meritevoli di tutela rafforzata.

Negli anni, il legislatore ha progressivamente operato un’estensione della tutela in esame, fino a ricomprendere le seguenti categorie di soggetti:
  • l’ufficiale o l’agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza (comma 1);
  • il dirigente scolastico o un membro del personale docente della scuola (comma 2);
  • il personale esercente professione sanitaria o socio-sanitaria; chi svolge attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento delle indicate professioni; chi svolge servizi di sicurezza complementare in strutture sanitarie o socio-sanitarie (comma 2);
  • il personale che svolge, a bordo dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri, attività di prevenzione e accertamento di infrazioni a norme sulla regolarità e sicurezza dei servizi di trasporto ferroviario (comma 3);
  • gli arbitri o gli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive in occasione stesse (comma 4).

Quanto al bene giuridico tutelato, il reato ha natura plurioffensiva poiché tutela l’incolumità della persona offesa e l’ordine pubblico necessario al corretto svolgimento di funzioni pubbliche o di pubblica utilità.

Si è discusso se la disposizione in commento costituisca un’autonoma fattispecie di reato o una circostanza aggravante del delitto di lesioni personali di cui all’art. 582 del c.p..
Da un lato, la Cassazione ha sostenuto che la previsione di cui all’art. 583-quater, comma 1 c.p. configuri una figura autonoma di reato. Dall’altro lato, autorevole dottrina evidenzia come tale problema sia stato superato in quanto l’attuale comma 2 dell’art. 582 c.p. qualifica espressamente la disposizione in esame come “circostanza”.

Si tratta di un reato comune poiché può essere commesso da chiunque.

Quanto alla condotta penalmente rilevante, essa consiste nel cagionare lesioni personali (ossia, avere un comportamento che causi l’evento “malattia”) ad un soggetto ricompreso in una delle suindicate categorie.

Inoltre, occorre che vi sia un nesso funzionale tra le lesioni e lo svolgimento di una delle professioni o attività indicate: ossia, deve trattarsi di lesioni cagionate ad uno dei soggetti indicati nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni (comma 1), nell’esercizio o a causa delle attività contemplate (commi 2 e 3) o in occasioni di manifestazioni sportive (comma 4).

Al contrario della formulazione precedente al 2025, l’attuale disposizione fa riferimento alle lesioni, senza ulteriori specificazioni. Quindi, la fattispecie trova applicazione non soltanto in caso di lesioni gravi o gravissime, ma anche in presenza di lesioni lievi. In particolare:
  1. le lesioni lievi sono punite con la reclusione da due a cinque anni;
  2. rispetto alle lesioni gravi, queste sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni;
  3. le lesioni gravissime sono punite con la reclusione da otto a sedici anni.

Il delitto in commento è punito a titolo di dolo: cioè, è richiesta la rappresentazione e volontà di cagionare lesioni personali ai danni di un soggetto ricompreso nelle categorie contemplate dalla norma.

Massime relative all'art. 583 quater Codice Penale

Cass. pen. n. 3117/2023

In tema di delitti contro la persona, la fattispecie di cui all'art. 583-quater, comma primo, cod. pen. è ipotesi autonoma di reato e non circostanza aggravante ad effetto speciale del reato di lesioni personali, in quanto tipizzata per specialità rispetto a quest'ultimo, richiedendo quali elementi costitutivi una particolare qualità della persona offesa (pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico) e un collegamento funzionale e spazio-temporale tra l'azione lesiva e l'esercizio di tale qualifica "in occasione di manifestazioni sportive".

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