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Articolo 557 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/10/2024]

Prescrizione del reato

Dispositivo dell'art. 557 Codice Penale

Il termine della prescrizione per il delitto preveduto dall'articolo precedente decorre dal giorno in cui è sciolto uno dei due matrimoni [149; L. 898/1970] o è dichiarato nullo il secondo per bigamia [86, 117](1).

Note

(1) Si ricordi che l'art. 556 considera sia i casi di bigamia propria, che ricorre quando un soggetto già legato da un precedente matrimonio giuridicamente efficace ne contrae un altro, sia di bigamia impropria, che si verifica invece quando un soggetto non coniugato contrae matrimonio con persona già coniugata.

Spiegazione dell'art. 557 Codice Penale

Dato che il reato di bigamia è pacificamente qualificato come reato permanente, che si protrae per tutta la durata della coesistenza dei due matrimoni e viene a cessare solamente una volta pronunciata sentenza definitiva di scioglimento, il termine di prescrizione del reato coerentemente decorre solamente dal giorno in cui è sciolto uno dei matrimoni o il secondo è dichiarato nullo per bigamia. Tali momenti determinano infatti la cessazione dell'offesa nei confronti del bene giuridico tutelato.

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