Il termine della prescrizione per il delitto preveduto dall'articolo precedente decorre dal giorno in cui è sciolto uno dei due matrimoni [149; L. 898/1970] o è dichiarato nullo il secondo per bigamia [86, 117](1).
Note
(1)
Si ricordi che l'art. 556 considera sia i casi di bigamia propria, che ricorre quando un soggetto già legato da un precedente matrimonio giuridicamente efficace ne contrae un altro, sia di bigamia impropria, che si verifica invece quando un soggetto non coniugato contrae matrimonio con persona già coniugata.