(1)La pena è aumentata da un terzo alla meta' quando un reato previsto dal presente titolo:
- 1) cagiona un danno di rilevante gravità;
- 2) è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria;
- 3) è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, preposto alla conservazione o alla tutela di beni culturali mobili o immobili;
- 4) è commesso nell'ambito dell'associazione per delinquere di cui all'articolo 416.
Se i reati previsti dal presente titolo sono commessi nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale, si applicano la pena accessoria di cui all'articolo 30 e la pubblicazione della sentenza penale di condanna ai sensi dell'articolo 36.
Note
(1)
Tale disposizione è stata introdotta dall'art. 1, comma 1, lettera b), della L. 9 marzo 2022, n. 22.