(1)In caso di condanna per taluno dei delitti preveduti negli articoli 439, 440, 441 e 442, se dal fatto è derivata la morte o la lesione grave o gravissima di una persona, la confisca delle cose indicate nel primo comma dell'art. 240 è obbligatoria.
Note
(1)
Tale articolo è stato in primis abrogato dall'art. 108, della l. 22 dicembre 1975, n. 685, poi reinserito, con un nuovo contenuto, dall'art. 1, del D.L. 18 giugno 1986, n. 282. Successivamente l'art. 32, della l. 26 giugno 1990, n. 162, modificando la l. 22 dicembre 1975, n. 685, ha riformulato l'art. 108 citato della predetta legge, ripetendo l'abrogazione dell'art. 446. Infine l'art. 136 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non ha ripreso la disposizione di abrogazione, sulla base della considerazione che il testo dell'art. 446, come reintrodotto con il D.L. 18 giugno 1986, n. 282, a differenza di quello originario (e abrogato dall'art. 108, della l. 22 dicembre 1975, n. 685), non ha per oggetto sostanze stupefacenti.