Tramite la codificazione dei delitti contro l'ambiente il
legislatore del 2015 ha inteso risolvere le problematiche nate in conseguenza del vuoto sanzionatorio nei confronti di condotte gravemente lesive per l'ambiente, cui prima si sopperiva mediante la punibilità a titolo di
disastro innominato di cui all'art.
434, nonché di adeguare e rendere più severo il trattamento sanzionatorio, dato che le fattispecie contravvenzionali di cui al D.Lgs. 152/06 (Codice dell'ambiente), non ebbero quasi alcun effetto deterrente.
Il bene giuridico ambiente descrive una nozione intermedia, mediante la punibilità sia per la mera lesione dell'equilibrio ambientale, sia qualora sia coinvolta la vita umana.
Difatti, la norma in questione, data l'alta pericolosità del materiale radioattivo, tutela sia l'
incolumità pubblica, che l'ambiente.
La tutela penale si articola su due piani. Innanzitutto vengono punite quelle condotte di illegittimo o comunque abusivo utilizzo di materiale radioattivo,
a prescindere da un qualsivoglia danno o pericolo. Trattasi chiaramente di reato di pericolo presunto, in cui appunto la messa in pericolo dell'ambiente e della pubblica incolumità viene dato per scontato.
In secondo luogo la norma punisce più severamente il colpevole dei fatti di cui sopra se si verifichi una compromissione o un deterioramento delle
acque, dell'aria, di porzioni estese del
suolo o del sottosuolo, di un ecosistema e della vita della flora e della fauna.
Per
compromissione va intesa una modificazione peggiorativa irreversibile, mentre il mero
deterioramento indica invece un danno reversibile. Tale parificazione ha ricevuto aspre critiche, dato che accomuna dal punto di vista sanzionatorio un evento di danno e uno di pericolo per il medesimo bene giuridico.
La natura presunta del pericolo insito nel materiale radioattivo si desume anche dal fatto che, a differenza dell'art.
452 bis, in cui la compromissione o il deterioramento devono essere
significativi e misurabili, nella norma in esame tali requisiti non sono riprodotti, anticipando dunque maggiormente la soglia del penalmente rilevante.
Se dal fatto deriva oltretutto un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è ulteriormente aumentata, dovendosi comunque accertare il
pericolo concreto causato.