(1)Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544 ter, 544 quater e 544 quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato(2).
È altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime.
Note
(1)
Tale articolo è stato inserito dalla l. 20 luglio 2004, n. 189.
(2)
Secondo quanto disposto dall'art. 19 quater delle disp. att. della l. 20 luglio 2004, n. 189, gli animali confiscati vengono affidati ad associazioni o enti specializzati, specificatamente indicati dal Ministero della salute e dell'Interno.