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Articolo 388 bis Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 25/08/2024]

Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo

Dispositivo dell'art. 388 bis Codice Penale

Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la soppressione o la sottrazione, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309(1).

Note

(1) La norma è stata introdotta dalla l. 24 novembre 1981, n. 689, che ne ha comportato lo scorporo dall'art.335, in materia di violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un provvedimento penale o dall'autorità amministrativa, con cui condivide la struttura. Si differenzia da questa disposizione, oltre che per la procedibilità a querela di parte, dal presupposto qui considerato nel pignoramento o nel sequestro conservativo/giudiziario.

Ratio Legis

La norma è stata introdotta al fine di accentuare la dimensione privatistica della tutela penale.

Spiegazione dell'art. 388 bis Codice Penale

L'oggetto giuridico del delitto di violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo è costituito dall'interesse alla protezione del vincolo cautelativo posto sui beni attraverso i provvedimenti menzionati.

Esso configura un reato proprio, in quanto tale può essere commesso solo da chi abbia in custodia i beni sottoposti a vincolo, che, si ricorda, può essere anche lo stesso proprietario del bene.

La norma punisce la distruzione, la dispersione e le condotte agevolatrici di di distruzione o soppressione, senza punire tuttavia la mera distrazione, ovvero l'utilizzo del bene per un fine non proprio.

Massime relative all'art. 388 bis Codice Penale

Cass. pen. n. 31567/2016

La legittimazione a proporre querela per il reato di violazione colposa dei doveri inerenti la custodia, previsto dall'art.388 bis cod.pen., spetta al soggetto in favore del quale č stato disposto il pignoramento, ovvero il sequestro giudiziario o conservativo, in quanto titolare dell'interesse al positivo svolgimento dell'attivitā esecutiva o cautelare.

Cass. pen. n. 38128/2009

L'oggetto giuridico del delitto di violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo č costituito dall'interesse alla protezione del vincolo cautelativo posto sui beni attraverso i provvedimenti menzionati. Conseguentemente, oggetto materiale sono tutti i beni che possono essere sottoposti ad esecuzione forzata, compresi il danaro e i crediti del debitore pignorabili presso il terzo attraverso l'ingiunzione prevista dall'art. 492 c.p.p.

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