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Articolo 355 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Inadempimento di contratti di pubbliche forniture

Dispositivo dell'art. 355 Codice Penale

Chiunque, non adempiendo gli obblighi(1) che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103.

La pena è aumentata [64] se la fornitura concerne:

  1. 1) sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche;
  2. 2) cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato;
  3. 3) cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.

Se il fatto è commesso per colpa [43], si applica la reclusione fino a un anno, ovvero la multa da euro 51 a euro 2.065.

Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti(2) dei fornitori, quando essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno fatto mancare la fornitura [251, 356, 32quater](3).

Note

(1) La norma rinvia al concetto civilistico di inadempimento contrattuale, dunque sia nella forma totale sia in quello parziale. Secondo alcuni autori tuttavia ciò non sarebbe sufficiente, dovendo anche derivare dall'inadempimento l'evento di pericolo rappresentato dalla mancanza di cose o opere necessarie.
(2) Il reato attiene alla fase di esecuzione del contratto quindi la qualità di rappresentante deve essere riferita non solo al momento della stipulazione, ma anche in quello successivo dell'esecuzione del contratto, come chiarito dalla Cassazione nella sent. 19 dicembre 1991, n. 12889.
(3) In caso di condanna per il reato in esame troverà applicazione l'art. 32quater ovvero l'applicazione della pena accessoria della incapacità di contrattare con la P.A..

Ratio Legis

Si tutela il buon andamento della P.A. minacciato dall'inadempimento ed in relazioni a particolari contratti di rilevante interesse pubblico, aventi ad oggetto determinati beni.

Spiegazione dell'art. 355 Codice Penale

La fattispecie in esame punisce una condotta che, se non avesse come parte contrattuale lo Stato, realizzerebbe unicamente una forma di responsabilità civilistica.
Il bene giuridico tutelato è il buona andamento della pubblica amministrazione e, più nello specifico, il regolare funzionamento dei servizi pubblici e dei pubblici stabilimenti.

Esso è un reato proprio, dato che può essere commesso solamente da chi sia vincolato contrattualmente con lo Stato, con un ente pubblico o con un'impresa esercente un servizio di pubblica necessità, e quindi dal fornitore, dal subfornitore, dal mediatore e dal rappresentante.

Il contratto di fornitura assurge a presupposto del reato, non intendendosi però uno specifico tipo di contratto, ma, più in generale, ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla P.A. cose o servizi ritenute necessarie.

Di fondamentale importanza è la considerazione secondo cui è irrilevante l'adempimento totale o parziale, in quanto, essendo un reato di pericolo, l'inadempimento è punito solo se determini in concreto la mancanza di cose od opere necessarie alla pubblica amministrazione.

Da ultimo, si precisa che la norma punisce diversamente il fatto commesso con dolo e quello commesso con mera colpa, prevedendo altresì delle circostanze aggravanti speciali qualora la fornitura abbia d oggetto sostanze alimentari o medicinali, cose od opere destinate alla comunicazione, all'equipaggiamento o all'armamento delle forze armate, o ad ovviare ad un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.

Massime relative all'art. 355 Codice Penale

Cass. pen. n. 45105/2021

Ai fini della configurabilità del delitto di frode nelle pubbliche forniture, non è sufficiente il semplice inadempimento doloso del contratto, richiedendo la norma incriminatrice una condotta qualificabile in termini di malafede contrattuale, consistente nel porre in essere un espediente malizioso o ingannevole, idoneo a far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti. (In motivazione, la Corte ha precisato che proprio il profilo relativo alla malafede contrattuale è l'elemento che distingue il reato di frode nelle pubbliche forniture dal meno grave reato di inadempimento nelle pubbliche forniture).

Cass. pen. n. 19112/2018

In tema di inadempimento di contratti di pubbliche forniture, il giudice penale può accertare l'inosservanza delle obbligazioni contrattuali necessarie per il funzionamento e per l'espletamento dell'attività di rilievo pubblicistico anche in difetto di una formale verifica, nelle forme del collaudo, dell'inadempimento rilevante ai fini dell'art. 355 cod. pen.

Cass. pen. n. 23819/2013

Il delitto previsto dall'art. 355 c.p. si perfeziona in presenza di un inadempimento contrattuale che determini il venir meno delle opere necessarie ad un pubblico servizio. (Nella specie, la Corte ha ritenuto sussistente il reato, con riferimento a lavori di costruzione di un viadotto, essendosi accertato che l'opera costruita, a differenza di quanto previsto nel capitolato, non assicurava in condizione di sicurezza statica il traffico di veicoli pesanti).

Cass. pen. n. 7033/2010

Integra il delitto di inadempimento di contratti di pubbliche forniture colui che, contrariamente a quanto stabilito dal capitolato sottoscritto, fornisca alla P.A. un'ambulanza con autista, ma non il personale abilitato al servizio di pronto soccorso destinato ad operare sul mezzo e la cui presenza doveva considerarsi invece essenziale per il corretto svolgimento del servizio pubblico di trasporto dei degenti in condizioni di sicurezza.

Cass. pen. n. 47194/2004

Tra la norma che sanziona l'interruzione di pubblico servizio (art. 340 c.p.) e quella che punisce l'inadempimento di contratti per pubbliche forniture (art. 355 c.p.) esiste un rapporto di sussidiarietà, posto che la seconda, pur mirando in via principale alla tutela patrimoniale della P.A., comprende nel proprio oggetto l'interesse concorrente alla continuità del servizio pregiudicato dall'inadempimento, ed esaurisce dunque l'intero disvalore del fatto. Ne consegue che non sussiste concorso di reati, e si applica la sola previsione dell'art. 355 c.p.p., nei casi in cui l'interruzione di un pubblico servizio dipenda da un inadempimento contrattuale dell'agente.

Cass. pen. n. 1174/1999

Ai fini della sussistenza della fattispecie criminosa del reato di inadempimento di contratti di pubbliche forniture di cui all'art. 355 c.p., l'appaltatore non può giustificare il suo inadempimento adducendo il fatto che la pubblica amministrazione non abbia accordato la revisione dei prezzi quando risulti che l'appaltatore stesso (nel caso: del servizio di nettezza urbana) non abbia mai sollevato eccezione ai sensi dell'art. 1460 c.c. e che il capitolato speciale di appalto preveda che la ditta non può sospendere il servizio o rifiutare la sua continuazione per nessuna ragione.

Per integrare la fattispecie obiettiva del reato previsto dall'art. 355 c.p. non basta il mero inadempimento degli obblighi sorgenti dal contratto di fornitura stipulato con la pubblica amministrazione, ma occorre altresì che, per effetto dell'inadempimento, vengano a mancare, in tutto o in parte, le cose od opere «necessarie» allo stabilimento o al servizio pubblico. Si deve pertanto affermare che la norma incriminatrice configura un reato di evento mediante omissione, in quanto l'inadempimento contrattuale è punito solo se determini l'evento di pericolo costituito dalla mancanza di cose od opere «necessarie» alla pubblica amministrazione. (Nella specie si sono ritenute necessarie per il corretto servizio di nettezza urbana le attività di svuotamento dei cassonetti in varie zone della città, non eseguite per più giorni consecutivi, con conseguente degrado dell'ambiente sotto il profilo igienico-sanitario).

Cass. pen. n. 13002/1998

In tema di inadempimento di contratti di pubbliche forniture, l'espressione «fornitura» di cui all'art. 355 c.p. deve intendersi riferita sia a cose sia a opere, e quindi anche a quel facere costituito dalle prestazioni di attività lavorative e tecniche di un'impresa, volte ad assicurare il soddisfacimento delle finalità sottese al servizio pubblico.

Cass. pen. n. 9525/1998

Alla stregua della lettera e della ratio della fattispecie di inadempimento di contratti di pubbliche forniture, descritta dall'art. 355 c.p., il requisito della necessità delle cose od opere per uno stabilimento pubblico o per un pubblico servizio deve essere inteso in senso assoluto, e non relativo, come esprimente cioè l'esigenza che le cose od opere costituiscano in via immediata il bene attraverso il quale vengono soddisfatte le necessità del pubblico stabilimento o del pubblico servizio. (Fattispecie in cui è stato escluso il requisito della necessità, come sopra precisato, in relazione a un contratto di appalto concernente la manutenzione del patrimonio edilizio dell'ATER - Azienda Territoriale Edilizia Residenziale di Firenze - la cui attività istituzionale consisteva nella realizzazione di complessi immobiliari da assegnare a cittadini).

Cass. pen. n. 12889/1991

Il reato di inadempimento di contratti di pubbliche forniture, previsto dall'art. 355 c.p., appartiene alla categoria dei reati propri, configurabili solo se il loro autore rivesta quella particolare qualificazione o si trovi in quella particolare posizione richiesta dalla norma incriminatrice e rispetto ai quali la partecipazione di altri soggetti è concepibile solo a titolo di concorso.

Tra le varie posizioni tipiche del soggetto attivo del reato di inadempienza di contratti di pubbliche forniture, l'ultimo comma dell'art. 355 c.p. indica anche quella di rappresentante. Peraltro, ponendosi la condotta criminosa del reato de quo nella fase di adempimento del contratto di pubblica fornitura, la qualità di rappresentante deve essere riferita non al fatto puro e semplice della stipulazione negoziale a nome e per conto del contraente, che può rimanere senza ulteriori sviluppi, ma all'esecuzione del contratto stesso, quando questa sia stata affidata dall'obbligato alla fornitura ed un altro soggetto con autonomia gestionale.

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A.M.E. chiede
giovedì 22/12/2022 - Trentino-Alto Adige
“Il comune ha una concessione rilasciata dalla provincia per il pubblico servizio per la distribuzione elettrica e per questo in passato ha costruito una rete elettrica. Adesso il comune ha locato a una ditta privata la rete e il servizio con una contratto di locazione. Nel contratto non si menziona la concessione originaria rilasciato dalla provincia, e nel intero documento si parla soltanto di "locatore e locatrice".
Come motivazione per la locazione il comune ha dichiarato che ciò è economicamente più conveniente e questo giustifica anche il futuro peggioramento significante del servizio da parte della ditta privata. Però per me una rete elettrica stabile e funzionante è fondamentale per fare il mio lavoro.

Il contratto di locazione è legittimo, oppure necessità di una concessione amministrativa?
In caso di illegittimità di questo contratto, quali sono i mezzi legali?
Il sindaco ha commesso un reato?”
Consulenza legale i 05/01/2023
Il quesito posto verte sulla legittimità dell’attribuzione, mediante un contratto di affitto di ramo di azienda, della gestione delle reti di distribuzione dell’energia elettrica nel territorio di un Comune della Provincia autonoma di Bolzano.

La disciplina della gestione del servizio di fornitura elettrica per la Provincia Autonoma di Bolzano è contenuta nel Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, che riporta le norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di energia elettrica.
Il predetto decreto attribuisce alla Provincia Autonoma di Bolzano, nel cui territorio è ricompreso il predetto Comune, un’ampia autonomia di organizzazione nel settore imponendo che sia redatto un “Piano della Distribuzione” che è stato effettivamente approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2626 del 30 luglio 2007

Per quanto di interesse, il Decreto del Presidente della Repubblica del 1977, all’art. 1-ter, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2000 sono trasferite alle province autonome le funzioni statali in materia di concessione del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica. Al comma 2 dispone che nel territorio delle province di Trento e di Bolzano le imprese alle quali sono trasferiti gli impianti di distribuzione dell'ENEL s.p.a. ai sensi del presente decreto nonché le imprese operanti alla data di entrata in vigore del presente articolo esercitano ovvero continuano l'attività di distribuzione dell'energia elettrica fino al 31 dicembre 2030, previa concessione rilasciata dalla provincia competente in conformità a quanto previsto dal piano provinciale di distribuzione dell'energia elettrica, che tiene conto dei servizi di distribuzione esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo. Fino al rilascio della concessione, le predette imprese continuano comunque ad esercitare l'attività di distribuzione dell'energia elettrica.

Infine, al comma 3 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2031 le attività di distribuzione dell'energia elettrica negli ambiti di cui al comma 1 sono affidate in concessione dalla provincia competente per territorio sulla base di gare da indire non oltre il quinquennio precedente alla predetta data, secondo quanto disposto dalla legge provinciale adottata nel rispetto degli obblighi comunitari e dei principi desumibili dal presente decreto per il rilascio delle concessioni idroelettriche.

Ai citati enti, quindi, è riconosciuta la facoltà di:
1)esercitare l’attività di distribuzione dell'energia elettrica da qualsiasi fonte prodotta e di effettuare scambi di energia elettrica

-oppure, come stabilito dal Piano di distribuzione, che è da considerarsi la norma primaria che disciplina il settore nella Provincia di Bolzano:
2)mantenere la proprietà della rete e cederla in locazione al distributore che dovrà corrispondere un canone all’ente. In tal caso, le deliberazioni con cui gli enti locali decidono nuove assunzioni del servizio di energia elettrica sono rese esecutive dall’organo provinciale competente, previo accertamento della loro rispondenza al piano provinciale di distribuzione.

3)trasferire la proprietà delle sue strutture di distribuzione e del relativo servizio di distribuzione

Nel caso di specie, come si desume dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 13 ottobre 2022, il Comune ha deciso di seguire la seconda opzione ed ha stipulato un contratto di affitto che è stato preceduto dalla pubblicazione di una manifestazione di interesse nel rispetto, quindi, dei principi dell’evidenza pubblica.

A tale manifestazione di interesse ha partecipato, stante quanto contenuto nella delibera, unicamente la società risultata poi la contraente effettiva.

Non si è rinvenuto, peraltro, dalla lettura della citata Deliberazione consiliare alcun riferimento al peggioramento del servizio da parte della ditta privata come indicato nella richiesta di parere.

Inoltre, il nuovo rapporto contrattuale è stato, altresì, reso esecutivo dalla deliberazione n. 937 della giunta provinciale di Bolzano adottata in data 13 dicembre 2022, come prescritto nella normativa.

Alla luce di quanto illustrato in precedenza e sulla base dei documenti analizzati, quindi, si deve concludere per la legittimità del contratto di cessione di ramo di azienda.

Quanto invece alla responsabilità penale, prima di tutto occorre soffermarsi sulla figura del Sindaco; costui è un Pubblico Ufficiale.

Per Pubblico Ufficiale deve intendersi colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa, formando e manifestando, nell’ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero esercitando poteri deliberativi, autoritativi o certificativi.

I reati che astrattamente potrebbero configurarsi sono dunque reati contro la pubblica amministrazione, e segnatamente:

-abuso d’ufficio (art. 323 cpc.)
E’ il reato del pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto. La pena è la reclusione da sei mesi a tre anni.

- Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p. c.d. Impropria)
Si configura nelle ipotesi in cui il pubblico ufficiale, per l’esercizio delle sue funzioni, indebitamente riceva, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetti la promessa. In poche parole, è un accordo (cd. pactum sceleris) tra un funzionario pubblico ed un soggetto privato, mediante il quale il primo accetta dal secondo, per l’esercizio delle sue funzioni, denaro o altra utilità.

-Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (artt. 319 c.p. c.d. Propria)
Tale fattispecie corruttiva si configura nelle ipotesi in cui il pubblico ufficiale per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità o ne accetta la promessa.
Tale condotta è punita anche quando è compiuta da un incaricato di pubblico servizio, ma, in tal caso, la pena è ridotta in misura non superiore a un terzo (art. 320 c.p.).
Per atto contrario ai doveri di ufficio è inteso qualsiasi comportamento del pubblico funzionario in contrasto con norme giuridiche o che violi i doveri di fedeltà, imparzialità, segretezza ed onestà, i quali vanno osservati da chiunque eserciti una pubblica funzione.

Dall’analisi del comportamento tenuto, il sindaco non ha commesso alcun reato stante la validità del contratto di locazione e della delibera.

Tuttavia, in caso di futura eventuale significativa diminuzione del servizio potrebbero astrattamente imputarsi invece alla ditta privata i reati di:

-Inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355 c.p.). Tale reato è commesso da chi, non adempiendo gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un’impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio.

-Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.). Tale fattispecie punisce chi con malafede contrattuale, pone in essere un espediente ingannevole, idoneo a far apparire l’esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti, mentre tale esecuzione così non è in realtà conforme agli obblighi assunti.