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Articolo 347 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 04/04/2024]

Usurpazione di funzioni pubbliche

Dispositivo dell'art. 347 Codice Penale

Chiunque usurpa una funzione pubblica o le attribuzioni inerenti a un pubblico impiego(1) è punito con la reclusione fino a due anni.

Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o impiegato il quale, avendo ricevuto partecipazione del provvedimento che fa cessare o sospendere le sue funzioni o le sue attribuzioni, continua ad esercitarle(2).

La condanna importa la pubblicazione della sentenza [36].

Note

(1) Per usurpazione s'intende l'appropriazione abusiva della funzione o delle attribuzioni pubbliche, che devono essere concretamente assunte. Non è sufficiente la semplice attribuzione del titolo o della qualifica, che invece integra gli estremi del reato di usurpazione di titoli o di onori (498).
(2) Qualora la cessazione o la sospensione delle funzioni dipenda da una causa diversa da un provvedimento dell'Autorità e l'agente continui ad esercitarle, viene ad essere integrata la fattispecie di cui al comma prima.

Ratio Legis

La figura tutela il buon andamento della P.A. specificatamente diretto ad assicurare agli organi competenti l'esclusivo potere di disporre della titolarità dell'esercizio delle pubbliche funzioni e dei pubblici servizi.

Spiegazione dell'art. 347 Codice Penale

Ai fine della configurabilità del delitto in esame è necessario che la condotta realizzi in concreto un indebito esercizio di funzioni pubbliche senza che vi sia stata una formale investitura.

Per aversi usurpazione non è dunque sufficiente un irregolare esercizio o finanche un abuso di potere, ma è necessario, oltre all'assenza di investitura, anche l'esercizio dei poteri per fini propri ed in contrasto con quelli della pubblica amministrazione, commesso da un soggetto conscio dell'illegittimità del suo comportamento.

Infatti, chi per contro agisce per fini adiacenti o comunque compatibili con quelli dell'amministrazione riveste la qualifica di funzionario di fatto, come tale non perseguibile penalmente. Ai fini dell'utilità della prestazione svolta non è peraltro nemmeno richiesto un formale riconoscimento dell'utiliter caeptum da parte della pubblica amministrazione, essendo sufficiente l'obiettiva utilità della prestazione.

Va inoltre precisato che l'usurpazione si verifica anche in caso di prosecuzione illegittima di funzioni precedentemente spettanti.

Soggetto attivo del reato può essere chiunque, e dunque anche il pubblico ufficiale che si arroghi funzioni che non gli spettano. Tuttavia, l'incompetenza deve essere assoluta, ricorrendo altrimenti la configurabilità dell'art. 323.

Viene richiesto il dolo generico, consistente nella volontà di assumere ed esercitare la funzione pubblica sapendo di non esserne autorizzato e per fini propri, mentre irrilevanti sono i motivi che hanno spinto il soggetto.

Massime relative all'art. 347 Codice Penale

Cass. pen. n. 27992/2019

Le guardie particolari giurate delle associazioni zoofile riconosciute, nominate con decreto prefettizio, rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria anche nel caso in cui svolgano attività di vigilanza sulla fauna selvatica. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna, per il reato di usurpazione di pubblica funzione, emessa nei confronti di una guardia zoofila volontaria che aveva eseguito attività ispettive, sopralluoghi e sequestri in materia disciplinata dalla legge n. 157 del 1992, relativa alla tutela degli uccelli).

Cass. pen. n. 43789/2012

Integra il reato di usurpazione di funzioni pubbliche la condotta del consigliere comunale che partecipi alle sedute del Consiglio nonostante l'intervenuta conoscenza del provvedimento amministrativo che lo abbia dichiarato decaduto dalla carica, sebbene non avvenuta nelle forme della notificazione.

Cass. pen. n. 48745/2011

Per la configurabilità del reato di usurpazione di funzioni pubbliche è richiesto il dolo generico, che consiste nella volontà di assumere ed esercitare la funzione pubblica sapendo di non esserne autorizzato, mentre lo scopo e i motivi che hanno indotto l'agente ad usurpare la pubblica funzione possono essere considerati solo ai fini della determinazione della pena.

Cass. pen. n. 46826/2005

È configurabile il reato di usurpazione di funzioni pubbliche, concorrente con quello di truffa, nel caso di soggetto il quale, presentandosi presso esercizi commerciali con la falsa qualifica di appartenente al corpo della Guardia di Finanza e mostrando di dover effettuare controlli fiscali, ottenga, gratuitamente o a prezzo ridotto, la consegna di merci, nulla rilevando, ai fini di una possibile esclusione del primo di detti reati, la circostanza che l'agente non abbia in realtà svolto alcun atto tipico della funzione corrispondente alla suindicata qualifica, ma si sia limitato, al solo fine di rendere maggiormente credibile l'autoattribuzione della medesima, alla fugace esibizione di un tesserino e ad una rapida scorsa ai registri fiscali.

Cass. pen. n. 9331/2002

Commette il delitto di usurpazione di pubbliche funzioni chiunque continui ad esercitare funzioni che non gli competono per essere stato trasferito in altro pubblico ufficio. (Fattispecie in cui il soggetto aveva continuato ad esercitare le funzioni di presidente di una commissione speciale istituita dal consiglio comunale, nonostante avesse assunto servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con funzioni di consigliere).

Cass. pen. n. 13138/2001

La condotta consistente nel richiedere informazioni riservate sul conto di una persona non integra il reato di usurpazione delle funzioni pubbliche (art. 347 c.p.), il quale presuppone che l'atto arbitrariamente compiuto dall'autore del fatto inerisca a una funzione o a un impiego pubblici, nei quali non rientra il comportamento sopra menzionato. (In applicazione di tale principio la Corte ha annnullato senza rinvio la sentenza di condanna di un soggetto che, esibendo un tesserino del Ministero dell'interno e riferendo falsamente di essere in servizio presso la Polizia di Stato, aveva chiesto informazioni riservate sul conto di una persona).

Cass. pen. n. 6191/2001

La decadenza del pubblico ufficiale dalla carica quale effetto della condanna ad un delitto commesso con abuso di poteri o violazione di doveri inerenti ad una pubblica funzione, pur operando di diritto dal passaggio in giudicato della sentenza — ai sensi del comma 4 quinquies dell'art. 15 della legge 55/90 — non esime dall'osservanza della procedura prevista dal comma 4 ter dello stesso art. 15, il quale fa obbligo alla cancelleria del tribunale o alla segreteria del P.M. di comunicare al prefetto i provvedimenti di sospensione dalla carica adottati dall'autorità giudiziaria. Conseguentemente, in difetto di detta comunicazione, non è configurabile il reato di cui all'art. 347, comma 2, c.p. a carico del pubblico ufficiale (nella specie, sindaco) il quale, pur avendo avuto notizia della condanna divenuta irrevocabile, abbia continuato ad esercitare le sue funzioni.

Cass. pen. n. 9348/1995

Per la configurabilità del reato di cui all'art. 347 c.p. (usurpazione di pubbliche funzioni) è necessario che le pubbliche funzioni vengano svolte — senza legittima investitura e per fini esclusivamente propri e in contrasto con quelli della pubblica amministrazione — da persona che non può esercitarle in modo assoluto. Si verte, invece, in tema di abuso di ufficio nell'ipotesi di violazione delle condizioni o dei limiti posti all'esercizio di una funzione pubblica da chi abbia la capacità di esercitarla e sia in concreto investita della relativa potestà.

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C. F. chiede
sabato 20/04/2024
“In data 02.04.2024, una mia conoscente si è recata a XXX via Y. Erano le ore 20:00 circa ed ha parcheggiato il veicolo privato all’interno dell’area di servizio “Alfa” sita lungo la medesima strada (via Y) al civico 43.
All’interno della stazione di rifornimento erano stati parcheggiati anche altri veicoli, ma non in maniera tale da ostacolare il pubblico passaggio ovvero il rifornimento alle pompe di carburante.
Poche ore dopo, nel ritornare a riprendere possesso del veicolo, ha constatato che lo stesso non era presente nel punto in cui era stato parcheggiato.
In quel preciso momento ha avuto la percezione che l’autovettura fosse stata asportata da ignoti, senonché, parlando con altre persone ivi presenti, è venuta a conoscenza che anche le loro autovetture risultavano mancare dal parcheggio.
A seguito di un breve sopralluogo si è accorta che all’interno dell’area di servizio erano presenti alcuni segnali verticali (in totale ne sono stati individuati 8), dove si leggeva che trattasi di area privata, che è vietata in modo assoluto la sosta di veicoli, che questi saranno rimossi a cura della «Beta», depositati presso i locali della ditta, che le spese sono a carico del «trasgressore»:
Cosicché ha raggiunto la “Beta” a bordo di un taxi e pagato 150,00 euro per vedersi restituito il veicolo. In fase di restituzione si è accorta che un’altra malcapitata è stata accompagnata da un addetto dell’officina ad uno sportello ATM dove ha prelevato una somma in contanti per pagare la restituzione del proprio veicolo. Il giorno seguente ha ricevuto la fattura dove è indicato che la rimozione è stata effettuata a richiesta della proprietà (ovvero con chi gestisce la “Alfa”) in esecuzione di specifici obblighi contrattuali.

Si aggiunge che:
- la stazione di servizio “Alfa” è sicuramente soggetta alla disciplina del codice della strada, dal momento che il suo accesso è sempre possibile a qualsiasi ora, trattandosi di distributore self service
- I segnali stradali collocati nell’area di servizio erano abusivi in quanto non contenevo ordinanza o altre informazioni obbligatorie sul retro del pannello
- Non è stata contatta la Polizia Municipale
Quesiti:
E’ configurabile l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni?
E’ configurabile l’usurpazione di pubbliche funzioni?
E’ possibile avere precedenti giudiziari, massime o sentenze, così da predisporre una querela?”
Consulenza legale i 06/05/2024
In premessa alla risposta al quesito va detto che col presente parere ci soffermeremo unicamente sulla sussistenza dei reati di esercizio arbitrario e di usurpazione delle pubbliche funzioni.

Per quanto attiene alla prima fattispecie, sul punto si è pronunciata in modo chiaro Cass. Pen., Sez. II, Sent., (data ud. 13/04/2016) 02/05/2016, n. 18127 secondo la quale in via generale è del tutto legittimo che un soggetto faccia riferimento, per la tutela della propria proprietà privata, a altro soggetto privato che proceda alla rimozione del veicolo.
Ciò peraltro anche senza che venga allertata preventivamente la forza pubblica.
La cosa che, però, può condurre alla sussistenza del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni è la richiesta del pagamento delle spese di trasporto e custodia del veicolo medesimo.

Le argomentazioni della sentenza non sono molto dettagliate ma per giustificare tale assunto la Corte richiama soprattutto il codice della strada il cui art. 12 del Codice della strada autorizza solo taluni soggetti a esercitare il servizio di polizia stradale tra i quali non rientra certamente il cittadino privato che ha proceduto a liberare il suo solo occupato.

In astratto, dunque, nel caso di specie potrebbe sussistere il reato di cui all’articolo 392, eventualmente nella forma tentata laddove il soggetto colpito dal prelievo non abbia proceduto al pagamento delle spese.

In senso negativo ci si deve pronunciare in relazione al reato di usurpazione di funzioni pubbliche previsto dall’articolo 347 cp.

Tale reato, infatti, punisce espressamente il soggetto che usurpa una pubblica funzione o le attribuzioni inerenti a un pubblico servizio, cosa che non è avvenuta nel caso di specie.
Stando sempre alla Cassazione citata prima, infatti, la condotta di rimozione da parte del privato non è assolutamente illegittima in quanto la stessa è meramente posta a presidio della proprietà privata. Nessuna usurpazione è ravvisabile su tale fronte.
Anche in questo caso, quindi, il reato di cui all’art. 347 c.p. potrebbe sussistere tuttalpiù laddove il soggetto privato chieda di essere reintegrato delle spese di custodia e prelievo del veicolo.
In questo caso, tuttavia, la strada è in salita.
La richiesta di dette spese, invero, non viene di certo fatta in nome dell’esercizio di una funzione pubblica, ma semplicemente per essere risarciti delle spese effettuate.
Tale circostanza, quindi, escluderebbe in toto la sussistenza della fattispecie de qua.

Per tali ragioni, se una denuncia - querela per esercizio arbitrario sembra essere plausibile, lo stesso non può dirsi per il reato di cui all’articolo 347 c.p. Ciò non toglie che in un eventuale atto si possa chiedere al PM di procedere per entrambi i reati e lasciare quindi che sia l’accusa stessa a decidere quali fattispecie ritenere sussistenti.