Quando l'esecuzione di alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 255, 256, 257 e 258 è stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso dell'atto o documento o a cognizione della notizia, questi è punito con la reclusione da uno a cinque anni(1).
Si applica la reclusione da tre a quindici anni se sono state compromesse la preparazione o la efficienza bellica dello Stato [268], ovvero le operazioni militari(2).
Le stesse pene si applicano quando l'esecuzione dei delitti suddetti è stata resa possibile o soltanto agevolata per colpa di chi aveva la custodia o la vigilanza dei luoghi o delle zone di terra, di acqua o di aria, nelle quali è vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato.
Note
(1)
Si tratta di un'ipotesi autonoma di reato colposo che si realizza quando manca l'intesa con gli autori dei reati di cui agli artt. 255, 256, 257 e 258, ma l’esecuzione dei reati è stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso dell’atto, del documento o della notizia.
(2)
Si tratta un'aggravante ad effetto speciale per la quale in origine era prevista la pena di morte, ora abrogata e sostituita con l'ergastolo (v. 17).