Le pene stabilite negli articoli 247 e seguenti si applicano anche quando il delitto è commesso a danno di uno Stato estero alleato o associato(1), a fine di guerra, con lo Stato italiano.
Note
(1)
Lo stato alleato è tale in funzione di una convenzione diplomatica attraverso cui due o più Stati si obbligano tra loro ad intervenire in aiuto dello Stato o degli Stati che vengano attaccati da uno Stato terzo. Mentre lo stato associato è tale in virtù di uno stato di fatto e non quindi di un accordo.