Quando l'esecuzione del delitto preveduto dall'articolo precedente è stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso o aveva la custodia o la vigilanza delle cose ivi indicate, questi è punito con la reclusione da uno a cinque anni(1).
Note
(1)
Si tratta di una autonoma figura colposa di reato, da non confondere con il concorso colposo nell'altrui reato. Infatti nel primo caso il soggetto agente usando la diligenza richiesta può prevedere che la sua condotta rende possibile o agevola l'altrui dolosa esecuzione del delitto di distruzione o sabotaggio di opere militari (v. 253), mentre si parla di concorso nel reato appena citato quando un soggetto, rivestendo la qualifica indicata, agisca figurandosi che la sua condotta renderà possibile o agevolerà la distruzione o il sabotaggio per mano di altri.