L'ordine di ricovero del condannato nella casa di cura e di custodia è eseguito dopo che la pena restrittiva della libertà personale sia stata scontata o sia altrimenti estinta.
Il giudice, nondimeno, tenuto conto delle particolari condizioni d'infermità psichica del condannato, può disporre che il ricovero venga eseguito prima che sia iniziata o abbia termine la esecuzione della pena restrittiva della libertà personale(1).
Il provvedimento è revocato quando siano venute meno le ragioni che lo determinarono, ma non prima che sia decorso il termine minimo stabilito nell'articolo precedente(2).
Il condannato, dimesso dalla casa di cura e di custodia, è sottoposto all'esecuzione della pena.
Note
(1)
Si tratta comunque di un provvedimento di natura eccezionale e sempre subordinato alla necessaria indicazione specifica dei motivi della anticipazione.
(2)
Secondo la dottrina maggioritaria tale comma ha perso di significato, successivamente all'abolizione delle ipotesi di presunzione di pericolosità (v. 204), che quindi deve essere sempre valutata ai fini dell'internamento e del suo perdurare.