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Articolo 214 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/10/2024]

Inosservanza delle misure di sicurezza detentive

Dispositivo dell'art. 214 Codice Penale

Nel caso in cui la persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva [215] si sottrae volontariamente alla esecuzione di essa, ricomincia a decorrere il periodo minimo di durata della misura di sicurezza dal giorno in cui a questa è data nuovamente esecuzione(1).

Tale disposizione non si applica nel caso di persona ricoverata in un manicomio giudiziario [222](2), o in una casa di cura e di custodia [219].

Note

(1) L'inosservanza volontaria da parte del soggetto delle misure di sicurezza detentive ha conseguenze particolarmente rigorose, in quanto si realizza un'interruzione dell'esecuzione della misura: ciò significa che, una volta ripresa l'esecuzione, il periodo minimo di durata ricomincia a decorrere ex novo, e non si tiene conto del periodo di internamento già trascorso, previo sempre accertamento della pericolosità del reo.
(2) Il precedente riferimento ai manicomi giudiziari deve leggersi ora come ospedali psichiatrici giudiziari, i quali hanno infatti sostituito i primi, sulla base di quanto disposto in materia di ordinamento penitenziario dagli articoli 62, comma 1 e 2, l. 26 luglio 1975, n. 354 e 98, D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431. Si ricordi poi che questo è stato ora abrogato e sostituito con l'art. 111, D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230.

Ratio Legis

Essendo la misura di sicurezza detentiva un provvedimento obbligatorio ed autoritario, irrogato in ragione della pericolosità sociale, colui che volontariamente se ne sottrae viene perciò "punito" dal legislatore. Questa è la ratio alla base della disposizione in esame, considerata da alcuni troppo repressiva o punitiva.

Spiegazione dell'art. 214 Codice Penale

La norma in oggetto rappresenta forse l'unica disposizione veramente punitiva tra quelle relative alle misure di sicurezza, sanzionando il soggetto che si sia sottratto volontariamente all'esecuzione.

Invero, in questa eventualità, la durata minima prevista da ogni singola misura ricomincia a decorrere dal momento in cui ad essa viene data nuovamente esecuzione.
Per contro, non si configura il delitto di evasione di cui all'art. 385, non essendo il soggetto né detenuto, né arrestato.

Per quanto riguarda i minori, si applica l'art. 36 del d.P.R. 488/1988 che ne regola la volontaria sottrazione alle misure di sicurezza, in base al principio di specialità.
La carica afflittiva della disposizione trova un suo temperamento nei confronti della persona ricoverata in un manicomio giudiziario o in una casa di cura e di custodia, dato che non si applica la presente disciplina.

La ratio di tale ultimo comma va ravvisata nel fatto che il legislatore abbia preferito non punire soggetti infermi di mente o con problemi di dipendenza da alcol o stupefacenti, i quali evidentemente privi di totale capacità di intendere e di volere anche in relazione alla volontaria sottrazione alle misure di sicurezza.

Massime relative all'art. 214 Codice Penale

Cass. pen. n. 1410/1986

Nella materia prevista dall'art. 635 cod. proc. pen. rientrano il riesame della pericolositā sociale, la revoca della misura di sicurezza, la fissazione di una diversa data iniziale e, quindi, finale del periodo minimo di una misura di sicurezza; ne restano, invece, esclusi i provvedimenti di effettivo e mero carattere dichiarativo, che si esauriscono in un puro computo temporale, quale č tipicamente il provvedimento previsto nell'art. 214 cod. pen., concernente la determinazione di un nuovo periodo minimo di durata della misura di sicurezza, alla cui esecuzione la persona sottoposta si sia volontariamente sottratta.

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