Nel caso in cui la persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva [215] si sottrae volontariamente alla esecuzione di essa, ricomincia a decorrere il periodo minimo di durata della misura di sicurezza dal giorno in cui a questa è data nuovamente esecuzione(1).
Tale disposizione non si applica nel caso di persona ricoverata in un manicomio giudiziario [222](2), o in una casa di cura e di custodia [219].
Note
(1)
L'inosservanza volontaria da parte del soggetto delle misure di sicurezza detentive ha conseguenze particolarmente rigorose, in quanto si realizza un'interruzione dell'esecuzione della misura: ciò significa che, una volta ripresa l'esecuzione, il periodo minimo di durata ricomincia a decorrere ex novo, e non si tiene conto del periodo di internamento già trascorso, previo sempre accertamento della pericolosità del reo.
(2)
Il precedente riferimento ai manicomi giudiziari deve leggersi ora come ospedali psichiatrici giudiziari, i quali hanno infatti sostituito i primi, sulla base di quanto disposto in materia di ordinamento penitenziario dagli articoli 62, comma 1 e 2, l. 26 luglio 1975, n. 354 e 98, D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431. Si ricordi poi che questo è stato ora abrogato e sostituito con l'art. 111, D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230.