Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 108 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 25/08/2024]

Tendenza a delinquere

Dispositivo dell'art. 108 Codice Penale

È dichiarato delinquente per tendenza chi, sebbene non recidivo o delinquente abituale o professionale, commette un delitto non colposo, contro la vita o l'incolumità individuale, anche non preveduto dal capo primo del titolo dodicesimo del libro secondo di questo codice, il quale, per sé e unitamente alle circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133, riveli una speciale inclinazione al delitto, che trovi sua causa nell'indole particolarmente malvagia del colpevole [109].

La disposizione di questo articolo non si applica se l'inclinazione al delitto è originata dall'infermità preveduta dagli articoli 88 e 89(1).

Note

(1) Affinché possa essere dichiarata tale forma di delinquenza qualificata, è necessario il ricorrere di precisi requisiti. Innanzitutto il soggetto deve aver commesso un delitto non colposo lesivo della vita o dell'incolumità personale, poi deve risultare una sua speciale inclinazione a delinquere, coordinata ontologicamente ad un'indole particolarmente malvagia. Sante la difficoltà di definire i concetti di "inclinazione a delinquere" e di "indole malvagia", si tratta di un istituto dalla scarsa applicazione pratica.

Ratio Legis

Si tratta di una misura di pericolosità sociale tipizzata, di vecchia impronta, in quanto frutto di un compromesso mal riuscito tra gli orientamenti penalistici della Scuola positiva e quelli della Scuola classica, che riecheggia la figura del «delinquente nato» lombrosiano nelle espressioni "speciale inclinazione al delitto" e "indole particolarmente malvagia".

Brocardi

Habitus delinquendi

Spiegazione dell'art. 108 Codice Penale

La norma in esame descrive l'ultima tipologia di delinquenti a cui la legge applica misure e provvedimenti ulteriori rispetto alla semplice comminazione di una pena principale o accessoria.

Al contrario rispetto alla figura del recidivo (art. 99), del delinquente abituale (artt. 102, 103 e 104) e del delinquente professionale (art. art. 105 del c.p.), qui non è richiesta la commissione di più reati.

Per contro, ai fine della dichiarazione di tendenza a delinquere è sufficiente la commissione di un unico delitto non colposo contro la vita o l'incolumità individuale, il quale riveli una speciale inclinazione al delitto che trovi causa nell'indole particolarmente malvagia del colpevole.

Dato che la norma non trova applicazione nei confronti di soggetti affetti da vizio totale o parziale di mente (artt. 88 e 89), i delinquenti per tendenza sono coloro che manifestano mancanza di senso morale e che presentano forti spinte alla commissione di delitti di sangue, dipendenti dalla personalità del soggetto, dal suo vissuto e dall'ambiente che lo circonda, e non da una menomazione psichica.

Si ricorda che la dichiarazione di tendenza a delinquere, come quella di abitualità e di professionalità nel reato, comporta, oltre all'applicazione di una misura di sicurezza ex art. 109, varie conseguenze:




  • esclusione della prescrizione della pena per i delitti e raddoppio del tempo necessario a prescrivere per le contravvenzioni (artt. 172 e 173);

  • raddoppio del tempo necessario ad ottenere la riabilitazione (art. 179).

Massime relative all'art. 108 Codice Penale

Cass. pen. n. 14014/2011

La misura di sicurezza dell'assegnazione a una colonia agricola o a una casa di lavoro č obbligatoria nei confronti di colui che sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e di cui sia stata accertata dal giudice la pericolositā sociale.

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.