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Articolo 101 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/10/2024]

Reati della stessa indole

Dispositivo dell'art. 101 Codice Penale

Agli effetti della legge penale, sono considerati reati della stessa indole non soltanto quelli che violano una stessa disposizione di legge, ma anche quelli che, pure essendo preveduti da disposizioni diverse di questo codice ovvero da leggi diverse, nondimeno, per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li determinarono, presentano, nei casi concreti, caratteri fondamentali comuni(1).

Note

(1) Vien qui data spiegazione all'espressione "reati della stessa indole", cui il legislatore fa riferimento in materia di recidiva all'art. 99 del c.p.. In merito si ricordi che tale identità può ricorrere anche tra delitti e contravvenzioni, mentre non è pacifico se sussista tra delitti dolosi e colposi. La dottrina prevalente ritiene che non sia possibile, in quanto, per verificare se alla base dei delitti commessi vi è un'identica tendenza criminale, l'indagine deve essere estesa alla personalità del reo.

Ratio Legis

La norma trova il suo fondamento nella necessità di chiarire cosa il legislatore intenda per "reati della stessa indole", concetto fondamentale ai fini della comprensione dell'istituto della recidiva di cui all'art. 99 del c.p..

Spiegazione dell'art. 101 Codice Penale

Tramite l'articolo in esame il legislatore ha inteso specificare il significato da attribuire al termine “reati della stessa indole”, descrizione rilevante ai fini dell'applicazione della recidiva aggravata specifica di cui all'art. 99.

Un reato della stessa indole è dunque non solo quello che viola la medesima disposizione di legge del reato per cui un soggetto è già stato condannato, ma altresì quello che, pur essendo inserito in un'altra norma, per la natura dei fatti o per i motivi che hanno spinto il reo a delinquere, presenta caratteri fondamentali comuni, con ciò intendendosi le ipotesi in cui diverse fattispecie di illecito penale presentano profili di omogeneità sul piano oggettivo, in relazione al bene tutelato ed alle modalità esecutive, ovvero sul piano soggettivo, in relazione ai motivi a delinquere che hanno avuto efficacia causale nella decisione criminosa.

Va precisato che nel novero delle possibilità in cui un reato va qualificato come avente la stessa indole, vi sono sia i delitti che le contravvenzioni.

Massime relative all'art. 101 Codice Penale

Cass. pen. n. 9744/2020

Ai fini dell'integrazione della recidiva specifica ex art. 99, comma secondo, n. 1, cod. pen., nel caso di imputato di delitto non colposo aggravato ai sensi dell'art. 7, legge 12 luglio 1991, n. 203 (ora art. 416-bis.1 cod. pen.), già condannato per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., la contestata aggravante del metodo mafioso si lega, in termini di continuità ed omogeneità delittuosa, alla condanna precedentemente riportata, atteso che nella individuazione dei "reati della stessa indole" ex art. 101 cod. pen. deve farsi riferimento, aldilà dell'identità dei titoli di reato e della loro riferibilità alla lesione di analoghi beni giuridici, alla concreta natura dei fatti ed ai motivi che li hanno determinati, al fine di ravvisare specifici indici identitari.

Cass. pen. n. 38009/2019

Per "reati della stessa indole", ai sensi dell'art. 101 cod. pen., devono intendersi quelli che violano una medesima disposizione di legge e anche quelli che, pur essendo previsti da testi normativi diversi, presentano nei casi concreti - per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li hanno determinati - caratteri fondamentali comuni. (Nella specie, la Corte ha ritenuto corretta la decisione di merito che ha ravvisato la stessa indole nel reato previsto dall'art. 416-bis cod. pen. e in quello di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, avendo l'imputato assicurato lo smercio di imponenti quantitativi di stupefacenti avvalendosi di una rete di conoscenze nel medesimo contesto criminoso di tipo 'ndranghetistico).

Cass. pen. n. 52301/2016

In tema di presupposti per l'applicazione di misure coercitive personali, il concetto di "reati della stessa specie" di cui all'art. 274, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. deve riferirsi non solo a reati che offendono il medesimo bene giuridico, ma anche alle fattispecie criminose che, pur non previste dalla stessa disposizione di legge, presentano "uguaglianza di natura" in relazione al bene tutelato ed alle modalità esecutive. (Fattispecie in cui la S.C. ha considerato "della stessa specie", agli effetti di cui all'art. 274 lett. c), il reato di bancarotta documentale e quello di uso di atto falso, che l'imputato aveva commesso per coprire condotte di distrazione).

Cass. pen. n. 15439/2016

La definizione di reati "della stessa indole", posta dall'art 101 cod. pen. e rilevante per l'applicazione delal recidiva ex art. 99, comma secondo, n. 1, cod. pen., prescinde dalla identità della norma incriminatrice e fa riferimento ai criteri del bene giuridico violato o del movente delittuoso, che consentono di accertare, nei casi concreti, i caratteri fondamentali comuni fra i diversi reati.

Cass. pen. n. 53590/2014

Per "reati della stessa indole" ai sensi dell'art. 101 c.p. devono intendersi non soltanto quelli che violano una medesima disposizione di legge, ma anche quelli che, pur essendo previsti da testi normativi diversi, presentano nei casi concreti - per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li hanno determinati - caratteri fondamentali comuni. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva ravvisato la stessa indole nel reato di spaccio di stupefacenti ed in quello di furto in abitazione, assumendo rilevanza, in entrambi i casi, comportamenti dettati da omologhi motivi di indebito lucro).

Cass. pen. n. 3784/1997

In tema di reati della stessa indole — che sono quelli che per la natura dei fatti o dei motivi hanno carattere fondamentali comuni — deve escludersi l'omogeneità tra il reato di emissione di assegni senza autorizzazione del trattario (il cui carattere fondamentale è costituito dalla protezione della pubblica fede e del patrimonio dei privati), e il reato riguardante la detenzione di stampati per i documenti relativi ai beni viaggianti o alle ricevute fiscali (il cui carattere è costituito dalla tutela della trasparenza delle scritture).

Cass. pen. n. 3362/1996

Ai sensi dell'art. 101 c.p. «reati della stessa indole» sono non soltanto quelli che violano una medesima disposizione di legge, ma anche quelli che, pur essendo previsti da testi normativi diversi, per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li hanno determinati, presentano, nei casi concreti, caratteri fondamentali comuni. Alla stregua di tale criterio, più reati possono considerarsi omogenei per comunanza di caratteri fondamentali quando siano simili le circostanze oggettive nelle quali si sono realizzati, quando le condizioni di ambiente e di persona nelle quali sono state compiute le azioni presentino aspetti che rendano evidente l'inclinazione verso un'identica tipologia criminosa, ovvero quando le modalità di esecuzione, gli espedienti adottati o le modalità di aggressione dell'altrui diritto rivelino una propensione verso la medesima tecnica delittuosa. Per l'individuazione e per l'esclusione dei caratteri anzidetti è necessaria una specifica indagine rimessa alla valutazione discrezionale del giudice e non censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata. (La S.C. ha osservato che nella fattispecie in esame, invece — pur tenendosi conto che, in tema di patteggiamento, l'obbligo generale di motivazione va correlato con il particolare tipo di sentenza previsto dall'art. 444 c.p.p. — non può non rilevarsi l'assoluta carenza di qualsiasi riferimento alla verifica circa la sussistenza delle condizioni soggettive previste dall'art. 59 legge 24 novembre 1981, n. 689 per la sostituzione della pena detentiva).

Cass. pen. n. 10185/1992

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi (artt. 53 e seguenti L. 24 novembre 1981, n. 689), i reati di furto e di spaccio di sostanze stupefacenti sono da considerare della stessa indole.

Cass. pen. n. 2097/1989

Fuori del caso di violazione di una medesima disposizione di legge, per il giudizio sulla identità dell'indole di due reati, ai sensi dell'art. 101 cod. pen., riguardo alla natura dei motivi, è sufficiente anche la sola affinità di questi, quando sia tale da conferire, nel caso concreto, caratteri psicologici fondamentalmente comuni agli stessi reati. Tale giudizio si risolve, quindi, in una valutazione discrezionale del fatto, che non è censurabile in sede di legittimità allorquando sia privo di vizi di logica e di diritto. (Nella specie è stata ritenuta l'identità dell'indole tra il furto in casa di abitazione e la detenzione di stupefacenti in base alla omogeneità dei motivi: scopo di lucro).

Cass. pen. n. 12614/1986

Il reato di illecito allontanamento dal servizio e quello di diserzione debbono essere considerati della stessa indole, ai sensi dell'art. 101 c.p., in quanto si diversificano fra loro solo per la maggiore durata della diserzione, mentre hanno comuni tutti gli altri caratteri fondamentali. (Applicazione del principio in tema di revoca della sospensione condizionale della pena).

Cass. pen. n. 2383/1981

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 99 e 101 c.p. devono essere ritenuti reati della stessa indole quelli che, indipendentemente dalla collocazione loro data dal legislatore nei relativi testi, sia in riferimento ai beni giuridici protetti sia per ragioni di tecnica legislativa, presentano un sottofondo identico quanto alle spinte ed alle finalità del delinquere.

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