Per determinare le pene accessorie [28] e ogni altro effetto penale della condanna, si ha riguardo ai singoli reati per i quali è pronunciata la condanna, e alle pene principali che, se non vi fosse concorso di reati, si dovrebbero infliggere per ciascuno di essi(1).
Se concorrono pene accessorie della stessa specie, queste si applicano tutte per intero(2).
Note
(1)
Nel caso siano da applicare delle pene accessorie (v. 28 ss.), non si tiene conto del cumulo, in quanto rilevano solo i singoli reati e le singole pene relative. Quindi nel caso, ad esempio, di una persona condannata per estorsione (art. 629) e per corruzione (art. 318), si applicherà la pena accessoria prevista per quest'ultimo reato dall'art. 32 quater (Incapacità di contrattare con la P.A).
(2)
Similmente a quanto previsto per le pene principali, anche per le pene accessorie di ugual specie si applica il principio del cumulo materiale, salvi i limiti previsti dall'art. 79 del c.p. che temperano il sistema sanzionatorio, onde evitare inasprimenti eccessivi di pena.