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Articolo 742 bis Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Poteri del Ministro della giustizia in materia di esecuzione della decisione nello Stato estero

Dispositivo dell'art. 742 bis Codice di procedura penale

1. Il Ministro della giustizia vigila sull'osservanza delle condizioni eventualmente poste per l'esecuzione nello Stato estero della sentenza della quale è stato chiesto il riconoscimento.

Spiegazione dell'art. 742 bis Codice di procedura penale

L'esecuzione all'estero di sentenze penali straniere rappresenta l'istituto reciproco dell'esecuzione nello Stato delle sentenze penali straniere, e necessita innanzitutto della previsione negli accordi internazionali, oppure che il Ministro della giustizia convenga che l'esecuzione di una pena si svolga all'estero, nei casi di cui all'art. 709.

In entrambi i casi, disciplinati dall'articolo 742, il Ministro della giustizia vigila sull'osservanza delle condizioni che eventualmente vengano poste per l'esecuzione della sentenza italiana nello Stato estero. Tali condizioni devono infatti rispettare i limiti previsti dagli articoli che seguono.


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