(1)1. Quando le convenzioni o gli accordi internazionali consentono la notificazione diretta all'interessato a mezzo posta e questa non viene utilizzata, anche la richiesta dell'autorità giudiziaria straniera di notificazione all'imputato residente o dimorante nel territorio dello Stato è trasmessa al procuratore della Repubblica del luogo in cui deve essere eseguita, che provvede per la notificazione a norma degli articoli 156, 157 e 158(2).
Note
(1)
Tale articolo è stato inserito dall’art. 11, della l. 5 ottobre 2001, n. 367.
(2)
Si tratta di un procedimento semplificato, che esclude la garanzia giurisdizionale ovvero sottrae la richiesta di rogatoria alla necessità dell'exequatur di competenza della corte d'appello. Al Procuratore spetta comunque un vaglio di natura formale dei presupposti essenziali e specificatamente in merito alla provenienza della richiesta e della competenza territoriale.