1. La citazione dei testimoni residenti o dimoranti nel territorio dello Stato, richiesta da una autorità giudiziaria straniera, è trasmessa al procuratore della Repubblica del luogo in cui deve essere eseguita, il quale provvede per la notificazione a norma dell'articolo 167(1).
Note
(1)
Al Procuratore spetta solamente un vaglio di natura formale dei presupposti essenziali e specificatamente in merito alla legittimazione attiva dell'autorità richiedente, al rispetto delle norme convenzionali, alla competenza per territorio e al controllo di ammissibilità del ministro.