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Articolo 701 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Garanzia giurisdizionale

Dispositivo dell'art. 701 Codice di procedura penale

1. L'estradizione di un imputato o di un condannato all'estero non può essere concessa senza la decisione favorevole della corte di appello.

2. Tuttavia, non si fa luogo al giudizio della corte di appello quando l'imputato o il condannato all'estero acconsente all'estradizione richiesta(1). L'eventuale consenso deve essere espresso alla presenza del difensore e, se del caso, dell'interprete e di esso è fatta menzione nel verbale(2).

3. La decisione favorevole della corte di appello e il consenso della persona non rendono obbligatoria l'estradizione.

4. La competenza a decidere appartiene, nell'ordine, alla corte di appello nel cui distretto l'imputato o il condannato ha la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui la domanda di estradizione perviene al Ministro della giustizia ovvero alla corte di appello che ha ordinato l'arresto provvisorio previsto dall'articolo 715 o alla corte di appello il cui presidente ha provveduto alla convalida dell'arresto previsto dall'articolo 716. Se la competenza non può essere determinata nei modi così indicati, è competente la corte di appello di Roma.

Note

(1) Si tratta della c.d. estradizione consensuale, che dà rilevanza alla volontà dell'estradando, ma solo sotto il profilo dello snellimento dei tempi, in quanto elide la fase di garanzia giurisdizionale. L'assenso, infatti, non impone l'accoglimento della richiesta, il quale resta subordinato alle condizioni di legge e la cui sussistenza viene verificata dal ministro.
(2) Tale consenso, inoltre, si ritiene irrevocabile, salvo che l'interessato ignorasse circostanze di fatto rilevanti ai fini della sua decisione ovvero esse si siano successivamente modificate ex art. 205 bis disp. att. del presente codice.

Ratio Legis

La disposizione in esame trova il proprio fondamento nelle necessità di affidare la competenza in materia di estradizione non solo all'autorità politica, ma anche a quella giurisdizionale, in un'ottica di maggiore garantismo.

Spiegazione dell'art. 701 Codice di procedura penale

A meno che non vi sia il consenso esplicito dell'interessato, l'estradizione non può essere concessa se non in seguito alla decisione favorevole della corte d'appello. Per quanto concerne il primo elemento, tracciato dal comma secondo, trattasi della c.d. estradizione consensuale, la quale conferisce rilevanza alla volontà dell'estradando, in una chiara ottica di economia processuale e, dunque, di snellimento delle tempistiche.

Ad ogni modo, l'assenso dell'interessato non determina l'automatico accoglimento della domanda di estradizione, posto che esso resta subordinato ai presupposti enucleati dalle norme precedenti, la cui sussistenza è valutata dal Ministro.

Il consenso viene reso alla presenza del difensore e deve essere irrevocabile, a meno che il soggetto ignorasse circostanze di fatto rilevanti ai fini della sua decisione o che tali circostanze siano successivamente modificate.

Per quanto concerne la competenza territoriale, il comma 4 prevede che essa spetti alla corte d'appello nel cui distretto l'imputato o il condannato ha la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui la domanda di estradizione giunge al Ministro della giustizia ovvero alla corte d'appello che ha ordinato l'arresto provvisorio di cui all'art. 715, o ancora alla corte d'appello il cui presidente ha provveduto alla convalida dell'arresto da parte della polizia giudiziaria ex art. 716. In via sussidiaria, è competente la corte d'appello di Roma.

Massime relative all'art. 701 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 19756/2008

In tema di estradizione per l'estero, la competenza a decidere sulla domanda di estradizione per l'estero, in caso dell'arresto provvisorio eseguito dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 716 cod. proc. pen., appartiene alla corte d'appello il cui presidente ha proceduto alla relativa convalida, dovendosi applicare i restanti criteri stabiliti dall'art. 701, comma quarto cod. proc. pen. (residenza, dimora, domicilio dell'estradando) soltanto nell'ipotesi in cui la domanda di estradizione sia pervenuta prima dell'arresto a fini estradizionali. (Rigetta, App. Milano, 22 ottobre 2007).

Cass. pen. n. 47465/2003

La competenza a decidere sulla domanda di estradizione per l'estero, appartiene alla corte di appello che ha disposto ex art. 715 c.p.p. la misura coercitiva in via provvisoria ovvero alla corte di appello il cui presidente ha convalidato l'arresto previsto dall'art. 716 c.p.p., applicandosi i restanti criteri stabiliti dall'art. 701, comma quarto c.p.p. (residenza, dimora e domicilio dell'estradando) soltanto nell'ipotesi in cui la domanda di estradizione sia pervenuta prima dell'arresto a fini estradizionali.

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