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Articolo 243 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Rilascio di copie

Dispositivo dell'art. 243 Codice di procedura penale

1. Quando dispone l'acquisizione di un documento che non deve rimanere segreto [114, 329], il giudice, a richiesta di chi ne abbia interesse, può autorizzare la cancelleria a rilasciare copia autentica a norma dell'articolo 116 [258](1).

Note

(1) Tale copia deve avere, dunque, fede privilegiata.

Ratio Legis

Il legislatore ha qui approntato una disciplina unitaria della prova documentale al fine di eliminare le incertezze della legislazione previgente e garantire una netta distinzione netta tra acquisizione ed utilizzazione.

Spiegazione dell'art. 243 Codice di procedura penale

Tranne nell’ovvia ipotesi in cui un documento venga secretato per vari motivi, il giudice può autorizzare la cancelleria a rilasciare una copia autentica del documento, a richiesta di chi ne abbia interesse.

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