La scelta legislativa si è occupata di tenere distinto l’ambito dei
documenti da quello degli atti. I primi, che interessano il capo IV, sono formati fuori dall’ambito processuale, e devono essere acquisiti al
processo per poter assumere rilevanza probatoria, mentre i secondi sono formati all’interno del procedimento.
La norma in commento opera una ulteriore distinzione tra i documenti utilizzabili come
mezzi di prova ed i
documenti costituenti corpo del reato, prevedendo un regime differenziato. Appare infatti chiaro come i documenti costituenti corpo del reato siano di fondamentale importanza, sia per la definizione del processo penale, sia perché il legislatore ha ritenuto più opportuno evitare che essi rimangano in circolazione, aggravando gli esiti del reato commesso (come ad es. in caso di diffamazione).
Tali documenti devono infatti essere acquisiti
qualunque sia la persona che li detenga o che li abbia formati, anche d’ufficio, e quindi in sintonia con quanto previsto in tema di
sequestro (art.
253), dove viene anche ivi definita la nozione di corpo del reato.