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Articolo 216 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Altre ricognizioni

Dispositivo dell'art. 216 Codice di procedura penale

1. Quando dispone la ricognizione di voci, suoni o di quanto altro può essere oggetto di percezione sensoriale, il giudice procede osservando le disposizioni dell'articolo 213, in quanto applicabili.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 214 comma 3(1).

Note

(1) Trattandosi di una figura probatoria riconducibile all'ambito delle prove non del tutto disciplinate dalla legge, a questa si applicano i principi di cui all'art. 189.

Ratio Legis

La disciplina delle ricognizioni pare orientata all'accuratezza e analiticità, soprattutto in relazione agli adempimenti preliminari, scelta legislativa che sottolinea una certa diffidenza del legislatore verso l'attendibilità dei risultati di tale delicato mezzo di prova.

Spiegazione dell'art. 216 Codice di procedura penale

La norma in commento estende semplicemente alla ricognizione di voci, suoni o di tutto ciò che possa essere oggetto di percezione sensoriale, le norme di cui agli articoli precedenti, concernenti gli adempimenti preliminari alla ricognizione e le modalità di svolgimento, prevedendo inoltre espressamente la menzione di tali adempimenti all’interno del verbale, a pena di nullità. Tuttavia anche qui, come per le altre tipologie di ricognizione, l'orientamento giurisprudenziale dominante sostiene che, qualora non siano state rispettate le formalità prescritte dalla legge, la ricognizione possa essere comunque utilizzata ugualmente per la formazione del convincimento del giudice, a patto che siano considerati e verificati il contenuto e le modalità dell'atto, unitamente ad altri elementi di riscontro, a fronte dell'assenza nell 'ordinamento di un principio di tassatività dei mezzi di prova.

Massime relative all'art. 216 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 21034/2005

Il riconoscimento di un oggetto di percezione sensoriale, quale uno scritto privo di firma, effettuato nel corso della deposizione di persona esaminata nelle forme di cui all'art. 210 c.p.p., che ha esibito l'atto, trova il suo paradigma nella testimonianza assistita del soggetto, il quale, nel riferire quanto a sua conoscenza in ordine ai fatti contestati agli imputati, si attribuisce la paternitā di un documento mancante della sottoscrizione. Esso, pertanto, deve essere tenuto distinto dalla ricognizione disciplinata dall'art. 216 c.p.p.ed č inquadrabile tra le prove non disciplinate dalla legge di cui all'art. 189 c.p.p.

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