La norma in commento estende semplicemente alla
ricognizione di
voci,
suoni o di
tutto ciò che possa essere oggetto di percezione sensoriale, le norme di cui agli articoli precedenti, concernenti gli adempimenti preliminari alla ricognizione e le modalità di svolgimento, prevedendo inoltre espressamente la menzione di tali adempimenti all’interno del
verbale, a pena di nullità. Tuttavia anche qui, come per le altre tipologie di ricognizione, l'orientamento giurisprudenziale dominante sostiene che, qualora non siano state rispettate le formalità prescritte dalla legge, la ricognizione possa essere comunque utilizzata ugualmente per la formazione del convincimento del giudice, a patto che siano considerati e verificati il contenuto e le modalità dell'atto, unitamente ad altri elementi di riscontro, a fronte dell'assenza nell 'ordinamento di un principio di tassatività dei mezzi di prova.