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Articolo 504 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Opposizioni nel corso dell'esame dei testimoni

Dispositivo dell'art. 504 Codice di procedura penale

1. Salvo che la legge disponga diversamente, sulle opposizioni formulate nel corso dell'esame dei testimoni, dei periti [220 ss.], dei consulenti tecnici [225, 233, 359, 360] e delle parti private il presidente decide immediatamente e senza formalità(1).

Note

(1) Si ricordi che al presidente del collegio spetta il potere di direzione dell'udienza ex art. 499, comma 6.

Ratio Legis

Tale norma trova il proprio fondamento nell'esigenza di assicurare la speditezza del dibattimento.

Spiegazione dell'art. 504 Codice di procedura penale

L'articolo in esame disciplina in generale l'opposizione formulata nel corso dell'esame dei testimoni, dei periti e dei consulenti tecnici, stabilendo che su di esse il giudice decide immediatamente e senza formalità.

Su tali opposizioni incide quindi il giudice con i propri poteri ordinatori, diretti ad assicurare la regolarità e la speditezza del dibattimento. Per contro, se su ogni singola questione proposta oralmente nel corso dell'esame il giudice dovesse soffermarsi ad emettere un apposito provvedimento, è chiaro come si nuocerebbe (e non poco) al regolare andamento del processo.

Massime relative all'art. 504 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 11730/1992

L'assunzione della prova orale nel dibattimento deve avvenire anche in appello secondo i canoni del sistema accusatorio, sicchè il presidente, soltanto dopo che sono stati esauriti l'esame e il controesame delle parti, può rivolgere direttamente domande alle persone già esaminate per meglio chiarire i temi della prova. Tuttavia, l'inosservanza della prioritaria iniziativa delle parti non può ricomprendersi nell'alveo delle previsioni di nullità, giacchè tutte le opposizioni ed eccezioni in ordine all'esame dei testimoni devono essere proposte, ai sensi dell'art. 504 c.p.p., allo stesso presidente, che decide immediatamente con provvedimento informale non soggetto a gravame.

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